Art. 7.
             Finalita' dei corsi e criteri di ammissione
  1. Per  i fini di cui  all'articolo 3 della legge  i corsi attivati
presso  gli istituti  hanno lo  scopo di  impartire agli  allievi una
formazione   professionale    idonea   all'esercizio   dell'attivita'
psicoterapeutica,  individuale  e  di gruppo,  secondo  un  indirizzo
metodologico e teorico- culturale  riconosciuto in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
  2. Ai corsi  possono essere ammessi i laureati in  psicologia ed in
medicina  e  chirurgia,  iscritti  ai  rispettivi  albi.  I  predetti
laureati  possono  essere iscritti  ai  corsi  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.
  3. I  competenti organi dell'istituto determinano,  entro il limite
di  cui all'articolo  4, comma  1,  il numero  massimo degli  allievi
iscrivibili   a  ciascun   corso,   tenuto   conto  delle   strutture
didatticoformative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente
in rapporto al modello formativo adottato.
  4. Le modalita'  ed i criteri di ammissione ai  corsi sono definiti
in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell'istituto.
  5. Sono  consentite abbreviazioni di  corso, sulla base  di criteri
oggettivi  e  definiti  nel  regolamento  dell'istituto,  per  quegli
studenti  in   possesso  di  idonea  documentazione   attestante  una
formazione   teorica    e   pratica   in    psicoterapia   acquisita,
successivamente alla  data di entrata  in vigore della  legge, presso
gli istituti di cui all'articolo 14.