Art. 7. Finalita' dei corsi e criteri di ammissione 1. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico- culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale. 2. Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. 3. I competenti organi dell'istituto determinano, entro il limite di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didatticoformative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato. 4. Le modalita' ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell'istituto. 5. Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel regolamento dell'istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'articolo 14.