Art. 8. Caratteristiche della formazione 1. I corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale. 2. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica e' determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificita' del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza. 3. L'insegnamento teorico prevede: a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonche' la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici; b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teoricoculturale seguito dall'istituto. 4. La formazione pratica prevede: a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevedera', oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico; b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teoricoculturale seguito dall'istituto.