Art. 8.
                   Caratteristiche della formazione
  1. I corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.
  2.  Il  numero delle  ore  annuali  di  insegnamento teorico  e  di
formazione pratica e'  determinato in misura non inferiore  a 500, di
cui almeno 100 dedicate al  tirocinio in strutture o servizi pubblici
o  privati  accreditati, nei  quali  l'allievo  possa confrontare  la
specificita'  del  proprio  modello  di  formazione  con  la  domanda
articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica
e di intervento in situazioni di emergenza.
  3. L'insegnamento teorico prevede:
  a)  un'ampia  parte di  psicologia  generale,  di psicologia  dello
sviluppo,  di   psicopatologia  e  diagnostica  clinica   nonche'  la
presentazione   e  discussione   critica  dei   principali  indirizzi
psicoterapeutici;
  b)  l'approfondimento   specifico  dell'indirizzo   metodologico  e
teoricoculturale seguito dall'istituto.
  4. La formazione pratica prevede:
  a) una  formazione coerente  al tipo di  indirizzo psicoterapeutico
adottato dall'istituto; formazione che  prevedera', oltre a specifici
momenti formativi,  la supervisione delle psicoterapie  attuate dagli
allievi durante l'addestramento pratico;
  b) per  il tirocinio di cui  al comma 2, documentate  esperienze in
strutture  e  servizi pubblici  e  privati  accreditati, al  fine  di
verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teoricoculturale
seguito dall'istituto.