Art. 6. 
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei  disabili  e  modifiche  al
            decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) 
  1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,  secondo  le
specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione,
all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a  favorire
l'inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonche'
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri  e  delle  compensazioni  territoriali,
alla stipula delle  convenzioni  e  all'attuazione  del  collocamento
mirato. 
  2. All'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  23  dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  "maggiormente  rappresentative"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Nell'ambito  di
tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari
ed esperti del settore sociale  e  medico-legale  e  degli  organismi
individuati dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del  presente
decreto, con particolare riferimento alla materia  delle  inabilita',
con  compiti  relativi  alla  valutazione  delle  residue   capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici  sulla
permanenza  delle  condizioni  di  inabilita'.  Agli  oneri  per   il
funzionamento   del   comitato   tecnico   si    provvede    mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   per   il
funzionamento della commissione di cui al comma 1". 
 
           Note all'art. 6:
            -    L'art.   4 del   decreto   legislativo  23  dicembre
          1997,  n.   469 (Conferimento alle regioni    e  agli  enti
          locali  di    funzioni  e compiti in materia di mercato del
          lavoro,  a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59) cosi' recita:
            "Art.    4  (Criteri   per l'organizzazione   del sistema
          regionale  per   l'impiego).   -      1.   L'organizzazione
          amministrativa   e  le    modalita'  di  esercizio    delle
          funzioni   e   dei compiti   conferiti   ai    sensi    del
          presente   decreto   sono disciplinati,  anche  al  fine di
          assicurare politiche  attive del  lavoro  e le    politiche
          formative,  con  legge regionale da emanarsi entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del   presente     decreto,
          secondo  i  seguenti   principi  e  criteri direttivi:
            a) ai sensi dell'articolo  4, comma 3, lettere f) ,  g) e
          h),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
          province delle funzioni e dei compiti di  cui  all'art.  2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di

          cui al comma 1;
            b) costituzione di una  commissione regionale  permanente
          tripartita  quale    sede  concertativa   di progettazione,
          proposta, valutazione   e verifica   rispetto alle    linee
          programmatiche   e     alle  politiche    del  lavoro    di
          competenza   regionale;   la composizione  di  tale  organo
          collegiale deve  prevedere la  presenza del  rappresentante
          regionale competente per  materia di cui  alla lettera  c),
          delle   parti sociali sulla  base della  rappresentativita'
          determinata        secondo    i        criteri     previsti
          dall'ordinamento,   rispettando   la  pariteticita'   delle
          posizioni delle parti sociali  stesse, nonche'  quella  del
          consigliere  di  parita'  nominato  ai sensi della legge 10
          aprile 1991, n. 125;
            c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato
          a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione  tra  i
          servizi  all'impiego,  le politiche attive del lavoro  e le
          politiche    formative,    composto    da    rappresentanti
          istituzionali    della  regione,   delle province   e degli
          altri enti locali;
            d) affidamento delle funzioni   di assistenza  tecnica  e
          monitoraggio nelle materie di  cui all'articolo 2, comma 2,
          ad   apposita   struttura  regionale        dotata       di
          personalita'   giuridica,   con   autonomia patrimoniale  e
          contabile   avente    il   compito   di   collaborare    al
          raggiungimento  dell'integrazione  di  cui  al  comma 1 nel
          rispetto delle attribuzioni di cui  alle lettere a)  e  b).
          Tale  struttura  garantisce  il    collegamento    con   il
          sistema  informativo  del  lavoro  di  cui all'articolo 11;
            e)  gestione ed  erogazione  da parte   delle    province
          dei      servizi   connessi  alle  funzioni  e  ai  compiti
          attribuiti  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a)  tramite
          strutture denominate "centri per l'impiego";
            f)  distribuzione  territoriale dei centri per  l'impiego
          sulla base di bacini  provinciali con utenza  non inferiore
          a  100.000 abitanti, fatte salve  motivate  esigenze  socio
          geografiche;
            g)    possibilita' di   attribuzione alle  province della
          gestione ed erogazione  dei  servizi,   anche   tramite   i
          centri   per  l'impiego, connessi  alle funzioni  e compiti
          conferiti alla  regione ai  sensi dell'art. 2, comma 2;
            h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al  comma
          1, lettera d), funzioni  ed attivita' ulteriori  rispetto a
          quelle    conferite  ai  sensi  del presente decreto, anche
          prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a
          titolo oneroso  per i privati che ne facciano richiesta.
            2.  Le  provincie  individuano  adeguati    strumenti  di
          raccordo  con  gli  altri    enti  locali,    prevedendo la
          partecipazione degli   stessi alla  individuazione    degli
          obiettivi   e   all'organizzazione   dei   servizi connessi
          alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
            3.  I  servizi per   l'impiego   di   cui   al   comma  1
          devono  essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
            -  Il  comma  3  dell'art.  6  del decreto legislativo n.
          469/1997,  cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge,
          risulta essere il seguente:
            "3.  La  provincia,  nell'attribuire  le    funzioni e le
          competenze gia' svolte dalla  commissione di cui  al  comma
          2,  lettera    i),  garantisce all'interno del   competente
          organismo, la presenza  di rappresentanti designati   dalle
          categorie     interessate,    di      rappresentanti    dei
          lavoratori   e      dei   datori     di  lavoro,  designati
          rispettivamente     dalle     organizzazioni      sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative   e di un  ispettore
          medico  del lavoro.   Nell'ambito di   tale organismo    e'
          previsto  un    comitato tecnico composto  da funzionari ed
          esperti del settore  sociale    e  medicolegale    e  degli
          organismi      individuati  dalle  regioni    ai      sensi
          dell'articolo     4    del    presente      decreto,    con
          particolare  riferimento   alla materia   delle inabilita',
          con compiti relativi  alla    valutazione  delle    residue
          capacita'    lavorative, alla definizione degli strumenti e
          delle   prestazioni    atti    all'inserimento    e    alla
          predisposizione  dei  controlli  periodici sulla permanenza
          delle condizioni  di  inabilita'.   Agli   oneri   per   il
          funzionamento    del  comitato    tecnico   si     provvede
          mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di
          spesa  per  il  funzionamento   della commissione di cui al
          comma 1".