Art. 10
              Attivita' di importazione ed esportazione

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore
individua  le  linee  elettriche della rete di trasmissione nazionale
interconnesse  con  i  sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo
quelli   dell'Unione   europea;   comunica   altresi'   al  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas le rispettive capacita' utilizzate per
l'importazione  e  l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle
disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore  ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza
per il funzionamento della rete.
  2.  Con  provvedimento  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  sono  individuati  modalita' e condizioni delle importazioni nel
caso   che   risultino   insufficienti   le  capacita'  di  trasporto
disponibili,  tenuto  conto  di una equa ripartizione complessiva tra
mercato  vincolato  e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono
stabilite  le  modalita'  e  le  procedure per consentire al gestore,
sulla  base  degli  indirizzi  di  cui al comma 2 dell'articolo 1, di
rifiutare  l'accesso  alla  rete  per l'energia elettrica importata a
beneficio  di  un  cliente  idoneo  nel  caso  in  cui  nel  Paese di
produzione  non  sia  riconosciuta  la  stessa  qualifica alla stessa
tipologia di clienti.
  3.  Con  provvedimento  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  sono  emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica
dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione
europea tenuto conto delle condizioni di reciprocita'.