Art. 12. 
                     Concessioni idroelettriche 
 
  1. Almeno cinque anni prima della scadenza di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico,  ogni  soggetto,
purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari,
puo' chiedere il rilascio della medesima concessione a condizione che
presenti un  programma  di  aumento  dell'energia  prodotta  o  della
potenza  installata,  nonche'  un  programma   di   miglioramento   e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza. 
  2.  In  presenza  di  una  o  piu'   richieste,   l'amministrazione
competente  ne  valuta  l'idoneita'  e  provvede  a  notificarne   il
contenuto al concessionario; tale notifica ha valore di preavviso  di
disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro  tre
mesi dal  ricevimento  del  preavviso  di  disdetta,  ove  non  abbia
presentato un  proprio  programma  per  migliorare  la  produttivita'
dell'impianto, puo' comunicare all'amministrazione il proprio impegno
alla realizzazione  di  un  programma  avente  contenuto  identico  o
migliorativo  rispetto  a  quelli  giudicati   idonei.   La   mancata
comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione. 
  3. L'amministrazione  competente  ove  non  ritenga  sussistere  un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico, rilascia la concessione, per un  periodo  trentennale,
preferendo, a parita' di condizioni, il precedente concessionario. 
  4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere  compatibile  con
la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante  vitale,
individuato sentiti anche gli enti locali,  e  con  le  priorita'  di
messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi  della  legge
n. 183/1989 e successive  modifiche  e  integrazioni  nonche'  con  i
deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni  che,  in  via
prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge  36/1994,  dovessero
essere assentite sul medesimo corpo idrico. 
  5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso  il  caso  di  decadenza,
rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3  e  4,
l'amministrazione competente indice gara pubblica per  l'attribuzione
a titolo oneroso della concessione. Nei casi  diversi  rispetto  alla
decadenza, rinuncia e revoca, la gara e'  indetta  non  oltre  cinque
anni antecedenti la scadenza. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas, sentito il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale,
determina, con proprio provvedimento,  i  requisiti  organizzativi  e
finanziari, i parametri di  aumento  dell'energia  prodotta  e  della
potenza installata concernenti le procedure di cui al comma  1  e  al
presente comma. 
  6.  Le  concessioni  rilasciate  all'ENEL  S.p.a.  per  le   grandi
derivazioni idroelettriche scadono al  termine  del  trentesimo  anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31  dicembre  2010
sono prorogate a  quest'ultima  data  e  i  titolari  di  concessione
interessati,  senza  necessita'   di   alcun   atto   amministrativo,
proseguono  l'attivita'  dandone  comunicazione   all'amministrazione
concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2   del
successivo articolo 16. 
  8. Per le concessioni la cui scadenza sia  fissata  a  dopo  il  31
dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti  nell'atto
di concessione. 
  9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione  di  cui  ai
commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli
alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni,  da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo  88,  comma
1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  Qualora
cio' comporti riduzione della potenza nominale media  producibile  il
concessionario non ha  diritto  ad  alcun  indennizzo  ma  alla  sola
riduzione del canone demaniale di concessione. 
  10. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  la
competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente  articolo
e' conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di
quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo,
da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli  articoli
29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Con il  medesimo  decreto  sono  definiti  gli
obiettivi generali  e  i  vincoli  specifici  per  la  pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di  utilizzazione  delle
risorse idriche ai fini energetici e le modalita' per una  articolata
programmazione  energetica  di  settore  a  livello  regionale.   Per
l'effettivo  esercizio  della  funzione  conferita  alle  regioni  si
applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10
e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e  d)  della  legge  14
novembre 1995, n. 481. 
  11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le
modalita' per la fissazione dei canoni demaniali di concessione. 
  12. I commi 1, 2, 3,  5  e  11  dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati. 
 
           Note all'art. 12:
            - La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo",  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale  del 25 maggio 1989, n.  120.
            -    L'art.  2    della legge   5 gennaio   1994, n.   36
          (Disposizioni  in materia  di risorse  idriche), pubblicato
          nel supplemento  ordinario alla   Gazzetta Ufficiale    del
          19  gennaio   1994,   n. 14,   supplemento ordinario, cosi'
          recita:
            "Art. 2.  (Usi delle acque). -  1. L'uso  dell'acqua  per
          il consumo umano  e' prioritario  rispetto  agli altri  usi
          del  medesimo  corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli
          altri usi sono ammessi quando la risorsa e'  sufficiente  e
          a  condizione che non  ledano la qualita' dell'acqua per il
          consumo umano.
            2. Con  decreto emanato, entro  sei mesi   dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   dal Ministro
          dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,    ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  e'  adottato il regolamento per la
          disciplina  delle  modificazioni  artificiali  della   fase
          atmosferica del ciclo naturale dell'acqua".
            -  Il  comma  1  dell'art.  88 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n.  112 (Conferimento  di funzioni   e  compiti
          amministrativi    dello  Stato alle regioni   ed agli  enti
          locali,  in attuazione  del capo   I della legge  15  marzo
          1997, 59), cosi' recita:
            "1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i
          compiti relativi:
               a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
            b)    alla programmazione   ed   al finanziamento   degli
          interventi  di difesa del suolo;
            c) alla  determinazione di criteri,   metodi  e  standard
          di  raccolta  elaborazione  e consultazione dei  dati, alla
          definizione   di   modalita'   di   coordinamento   e    di
          collaborazione   tra   i  soggetti  pubblici  operanti  nel
          settore, nonche'    indirizzi    volti    all'accertamento,
          ricerca   e studio  degli  elementi  dell'ambiente   fisico
          e  delle  condizioni generali di rischio; alla  valutazione
          degli effetti conseguenti alla esecuzione  dei  piani,  dei
          programmi  e  dei  progetti su scala nazionale di opere nel
          settore della difesa del suolo;
            d) alle   direttive generali  e    di  settore    per  il
          censimento   ed il monitoraggio delle  risorse idriche, per
          la   disciplina dell'economia idrica e  per  la  protezione
          delle acque dall'inquinamento;
            e)  alla  formazione del bilancio  idrico nazionale sulla
          scorta di quelli di bacino;
            f) alle metodologie generali  per la programmazione della
          razionale utilizzazione delle   risorse  idriche    e  alle
          linee    di  programmazione degli usi plurimi delle risorse
          idriche;
            g)   alle direttive   e ai   parametri tecnici    per  la
          individuazione  delle aree  a rischio  di crisi idrica  con
          finalita'  di prevenzione delle emergenze idriche;
            h) ai   criteri per la    gestione  del  servizio  idrico
          integrato  come  definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36;
            i)  alla definizione  dei  livelli minimi   dei   servizi
          che    devono  essere    garantiti    in  ciascun    ambito
          territoriale  ottimale di  cui all'art. 8,  comma 1,  della
          legge    5  gennaio  1994, n.   36, nonche' ai criteri   ed
          agli  indirizzi   per  la    gestione  dei    servizi    di
          approvvigionamento,  di   captazione e di  accumulo per usi
          diversi da quello potabile;
            l)  alla definizione  di   meccanismi ed   istituti    di
          conguaglio    a  livello di bacino ai fini del riequilibrio
          tariffario;
            m)   ai   criteri     e   agli   indirizzi    per      la
          programmazione  dei trasferimenti di  acqua per  il consumo
          umano  laddove   il fabbisogno comporti o  possa comportare
          il trasferimento  di acqua   tra regioni diverse  e    cio'
          travalichi    i  comprensori    di riferimento   dei bacini
          idrografici;
            n) ai  compiti    fissati  dall'art.  17  della  legge  5
          gennaio  1994, n.   36,   in  particolare   alla   adozione
          delle   iniziative  per   la realizzazione  delle opere   e
          degli interventi  di trasferimento  di acqua;
            o)    ai   criteri  ed   indirizzi   per   la  disciplina
          generale dell'utilizzazione    delle  acque    destinate  a
          scopi  idroelettrici  ai sensi e nei limiti di cui all'art.
          30 della legge 5 gennaio  1994,  n.    36,  fermo  restando
          quanto disposto dall'art. 29, comma 3;
            p)  alle  direttive    sulla  gestione del demanio idrico
          anche volte  a  garantire  omogeneita',    a  parita'    di
          condizioni, nel  rilascio delle concessioni  di derivazione
          di  acqua,  secondo i  principi stabiliti dall'art. 1 della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36;
            q) alla definizione  ed all'aggiornamento dei criteri   e
          metodi  per  il    conseguimento  del    risparmio   idrico
          previsto  dall'art. 5  della legge 5 gennaio 1994, n 36;
            r)  alla  definizione   del   metodo   normalizzato   per
          definire    le  componenti    di costo   e   determinare la
          tariffa  di riferimento  del servizio idrico;
            s) alle attivita' di  vigilanza    e  controllo  indicate
          dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
            t)   all'individuazione   e    delimitazione  dei  bacini
          idrografici nazionali e interregionali;
            u)  all'esercizio  dei  poteri    sostitutivi   in   caso
          di    mancata istituzione   da parte   delle  regioni delle
          autorita'  di bacino   di rilievo interregionale    di  cui
          all'art.    15,  comma 4, della   legge 18 maggio  1989, n.
          183, nonche'   dei   poteri  sostitutivi    di  cui    agli
          articoli  18,  comma  2,  19, comma 3, e 20, comma 4, della
          stessa legge;
            v)     all'emanazione     della     normativa     tecnica
          relativa   alla progettazione e costruzione delle dighe  di
          sbarramento   e  di  opere  di  carattere  assimilabile  di
          qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
            z)  alla  determinazione di  criteri,  metodi  e standard
          volti   a garantire    omogeneita'  delle    condizioni  di
          salvaguardia della  vita umana, del territorio e dei beni;
            aa)    agli indirizzi   generali ed   ai  criteri per  la
          difesa  delle coste;
            bb)  alla   vigilanza   sull'Ente   autonomo   acquedotto
          pugliese".
            -   Il   comma     2  dell'art.  89  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
            "2. Sino all'approvazione  del bilancio idrico su   scala
          di  bacino,  previsto    dall'art.   3   della   legge    5
          gennaio  1994,  n.  36,  le concessioni di cui al comma  1,
          lettera  i),  del  presente articolo che interessino   piu'
          regioni   sono   rilasciate  d'intesa    tra  le    regioni
          interessate.  In caso  di  mancata  intesa nel  termine  di
          sei   mesi dall'istanza, ovvero di altro termine  stabilito
          ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  241 del 1990, il
          provvedimento e' rimesso allo Stato".
            - I  commi 1   e 3   dell'art. 29  del    citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
            "1.  Ai    sensi  dell'art.  1, comma   4, della legge 15
          marzo 1997, n.   59,  sono    conservate  allo  Stato    le
          funzioni  e  i    compiti  concernenti  l'elaborazione e la
          definizione degli obiettivi e  delle linee  della  politica
          energetica  nazionale,  nonche' l'adozione  degli  atti  di
          indirizzo      e   coordinamento    per    una   articolata
          programmazione energetica a livello regionale".
            "3. In  sede di  recepimento della  direttiva 96/1992/CE,
          lo Stato definisce    obiettivi    generali    e    vincoli
          specifici     per     la pianificazione   regionale   e  di
          bacino idrografico   in   materia   di utilizzazione  delle
          risorse  idriche ai fini energetici, disciplinando altresi'
          le concessioni  di grandi derivazioni di    acqua  pubblica
          per  uso   idroelettrico.   Fino  all'entrata    in  vigore
          delle  norme  di recepimento  della  direttiva   96/1992/CE
          le    concessioni    di    grandi  derivazioni    per   uso
          idroelettrico   sono  rilasciate  dallo  Stato d'intesa con
          la regione interessata. In    mancanza  dell'intesa,  entro
          sessanta     giorni     dalla     proposta,  il    Ministro
          dell'industria,   del commercio    e       dell'artigianato
          decide,   in    via   definitiva, motivatamente".
            -  L'art.    7  del citato decreto   legislativo 31 marzo
          1998,  n. 112, cosi' recita:
            "Art. 7. -   I provvedimenti di cui  all'art.  7    della
          legge  15  marzo  1997,  n. 59, determinano la   decorrenza
          dell'esercizio da parte delle regioni e  degli enti  locali
          delle funzioni  conferite ai  sensi del presente    decreto
          legislativo,          contestualmente         all'effettivo
          trasferimento      dei    beni      e    delle      risorse
          finanziarie,   umane, strumentali e  organizzative. Con  la
          medesima    decorrenza ha altresi' efficacia  l'abrogazione
          delle   corrispondenti   norme    previste    dal  presente
          decreto legislativo.
            2.  Per  garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei compiti conferiti, i  provvedimenti di  cui all'art.  7
          della  legge   15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni
          e le risorse da ripartire tra le regioni e  tra le  regioni
          e  gli enti  locali, osservano  i seguenti criteri:
            a)  la  decorrenza   dell'esercizio   delle funzioni    e
          dei    compiti  conferiti   contestualmente   all'effettivo
          trasferimento dei   beni   e delle  risorse    finanziarie,
          umane, organizzative e  strumentali, puo' essere  graduata,
          secondo    date    certe,  in   modo   da   completare   il
          trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
            b) la  devoluzione alle  regioni e  agli enti  locali  di
          una quota delle risorse erariali deve garantire  la congrua
          copertura,  ai  sensi e nei  termini di cui al  comma 3 del
          presente   articolo, degli oneri  derivanti  dall'esercizio
          delle  funzioni  e  dei    compiti  conferiti  nel rispetto
          dell'autonomia  politica e di programmazione   degli  enti;
          in  caso   di   delega   regionale   agli enti  locali,  la
          legge    regionale  attribuisce    ai  medesimi     risorse
          finanziarie  tali  da garantire  la congrua copertura degli
          oneri derivanti  dall'esercizio  delle  funzioni  delegate,
          nell'ambito   delle  risorse a  tale  scopo  effettivamente
          trasferite dallo Stato alle regioni;
            c) ai   fini della   determinazione  delle    risorse  da
          trasferire,  si  effettua    la  compensazione    con    la
          diminuzione    di  entrate     erariali  derivanti      dal
          conferimento  delle medesime  entrate alle  regioni ed agli
          enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
            3.  Con  i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15
          marzo 1997, n.  59,  alle    regioni  e  agli  enti  locali
          destinatari    delle funzioni e dei compiti  conferiti sono
          attribuiti beni  e risorse corrispondenti per  ammontare  a
          quelli  utilizzati  dallo  Stato    per  l'esercizio  delle
          medesime  funzioni e  compiti prima  del conferimento.    A
          fini  della quantificazione, si tiene conto:
            a)    dei beni   e delle  risorse utilizzati  dallo Stato
          in un  arco temporale pluriennale,  da un minimo di  tre ad
          un massimo  di cinque anni;
            b)   dell'andamento   complessivo   delle spese    finali
          iscritte    nel  bilancio  statale  nel medesimo periodo di
          riferimento;
            c) dei vincoli,  degli  obiettivi    e  delle  regole  di
          variazione  delle  entrate   e    delle  spese    pubbliche
          stabiliti     nei        documenti      di   programmazione
          economicofinanziaria,    approvati    dalle   Camere,   con
          riferimento  sia  agli  anni  che  precedono  la  data  del
          conferimento,  sia agli  esercizi considerati  nel bilancio
          pluriennale in  vigore alla data del conferimento medesimo.
            4. Con  i provvedimenti,  di cui  all'art. 7  della legge
          15 marzo 1997, n. 59,  si  provvede    alla  individuazione
          delle  modalita'  e  delle  procedure  di    trasferimento,
          nonche' dei criteri  di ripartizione del  personale.  Ferma
          restando  l'autonomia  normativa e organizzativa degli enti
          territoriali riceventi,   al    personale    trasferito  e'
          comunque   garantito   il  mantenimento  della    posizione
          retributiva gia' maturata.    Il  personale  medesimo  puo'
          optare  per  il  mantenimento del trattamento previdenziale
          previgente.
            5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle
          province, dei comuni    e  delle  comunita'    montane,  si
          applica   la     disciplina  sul  trattamento  economico  e
          stipendiale  e  sul   salario   accessorio   prevista   dal
          contratto    collettivo   nazionale    di   lavoro  per  il
          comparto regioniautonomie locali.
            6.  Gli oneri  relativi  al personale  necessario  per le
          funzioni conferite  incrementano in  pari  misura  il tetto
          di   spesa di   cui all'art. 1, comma  9,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549.
            7.  Nelle materie  oggetto di conferimento di funzioni  e
          di compiti ai  sensi del   presente   decreto  legislativo,
          lo   Stato provvede  al finanziamento  dei  fondi  previsti
          in  leggi    pluriennali     di     spesa  mantenendo   gli
          stanziamenti  gia'  previsti    dalle  leggi stesse o dalla
          programmazione  finanziaria  triennale.    Sono  finanziati
          altresi, nella misura  prevista dalla  legge  istitutiva, i
          fondi  gestiti    mediante  convenzione, sino alla scadenza
          delle convenzioni stesse.
            8.  Al  fine  della  elaborazione    degli   schemi    di
          decreto    del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la
          Conferenza unificata Stato,  regioni,  citta'  e  autonomie
          locali,   di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,    di  seguito  denominata    "Conferenza  unificata",
          promuove   accordi  tra Governo,  regioni  ed  enti locali,
          ai  sensi dell'art. 9, comma  2, lettera c), del   medesimo
          decreto  legislativo.    Gli  schemi  dei  singoli  decreti
          debbono contenere:
            a)     l'individuazione  del     termine,   eventualmente
          differenziato,  da cui  decorre l'esercizio  delle funzioni
          conferite e  la contestuale individuazione delle  quote  di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  48  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449;
            b)  l'individuazione    dei  beni  e   delle strutture da
          trasferire, in relazione alla ripartizione delle  funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
            c)    la definizione   dei  contingenti complessivi,  per
          qualifica     e  profilo   professionale,   del   personale
          necessario  per  l'esercizio  delle funzioni amministrative
          conferite e del personale da trasferire;
            d)   la     congrua   quantificazione   dei    fabbisogni
          finanziari   in relazione  alla  concreta  ripartizione  di
          funzioni  e  agli   oneri connessi   al   personale,    con
          decorrenza   dalla   data   di   effettivo esercizio  delle
          funzioni  medesime, secondo  i criteri  stabiliti al  comma
          2 del presente articolo.
            9.    In  caso   di mancato   accordo, il  Presidente del
          Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere  della
          Conferenza  unificata,  ai sensi dell'art. 7 della legge 15
          marzo 1997, n. 59.
            10. Nei casi in cui lo Stato   non provveda  ad  adottare
          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
          previste dalla legge 15 marzo 1997, n.  59 e  dal  presente
          decreto      legislativo,   la  Conferenza  unificata  puo'
          predisporre lo schema   dell'atto  o  del  provvedimento  e
          inviarlo  al Presidente del Consiglio  dei Ministri, per le
          iniziative di cui all'art. 7 della legge 15  marzo 1997, n.
          59. Si applica a tal fine   la    disposizione    di    cui
          all'art.  2,  comma  2,  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
            11. Ove non si provveda  al trasferimento  delle  risorse
          disposte  ai  sensi    dell'art. 7   della legge   15 marzo
          1997, n.  59, nei  termini previsti,   la regione    e  gli
          enti   locali     interessati  chiedono    alla  Conferenza
          unificata   di  segnalare  il  ritardo   o   l'inerzia   al
          Presidente    del Consiglio   dei Ministri,  che indica  il
          termine    per  provvedere.    Decorso   inutilmente   tale
          termine  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri  nomina
          un commissario ad acta".
            -  L'art.  10    del  citato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, cosi' recita:
            "Art. 10. - 1. Con le  modalita' previste dai  rispettivi
          statuti  si  provvede  a  trasferire alle regioni a statuto
          speciale e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in  quanto  non  siano  gia'  attribuite, le funzioni   e i
          compiti  conferiti dal presente   decreto legislativo  alle
          regioni a statuto ordinario".
            -  I    commi  4   e 5   dell'art. 89 del  citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recitano:
            "4. Le funzioni conferite con  il presente articolo  sono
          esercitate   in     modo     da     garantire    l'unitaria
          considerazione  delle  questioni afferenti  ciascun  bacino
          idrografico.
            5.    Per   le   opere   di    rilevante   importanza   e
          suscettibili   di interessare    il  territorio    di  piu'
          regioni,  lo    Stato  e   le regioni interessate stipulano
          accordi  di  programma    con  i  quali  sono  definite  le
          appropriate modalita', anche organizzative, di gestione".
            -  Il   testo dell'art.  9 del  D.P.R. 18 marzo  1965, n.
          342 (Norme integrative della legge 6  dicembre  1962,    n.
          1643  e  norme  relative al coordinamento e   all'esercizio
          delle attivita'    elettriche  esercitate  da    enti    ed
          imprese     diversi   dall'Ente   nazionale  per  l'energia
          elettrica), come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 9. - 1. (Abrogato).
             2. (Abrogato).
             3. (Abrogato).
            4.   Le   concessioni  e  le  autorizzazioni  provvisorie
          rilasciate a enti e  imprese  diversi  dall'Ente  nazionale
          per  l'energia  elettrica  per  le  quali,  alla  data  del
          presente decreto non siano ancora stati iniziati  i  lavori
          di      costruzione  degli  impianti,  cessano    di  avere
          efficacia.  La disposizione non   si applica agli  enti  ed
          imprese    che  siano  stati  autorizzati  ad esercitare le
          attivita'  di cui all'art. 1 della legge 6  dicembre  1962,
          n. 1643.
             5. (Abrogato).
            6.    Le      autorizzazioni   per     l'impianto   degli
          elettrodotti  da costruirsi da parte dell'Ente    nazionale
          per l'energia elettrica sono accordate:
            a)   dal  Ministro  per  i lavori  pubblici,  sentito  il
          Consiglio superiore, per gli elettrodotti la  cui  tensione
          normale di esercizio e' uguale o superiore a 120.000 Volt;
            b)    dal provveditore  regionale  alle opere  pubbliche,
          sentito    il  comitato  tecnico  amministrativo,  per  gli
          elettrodotti la cui tensione e' inferiore a 120.000 Volt.
            7.  Gli  stessi   organi autorizzano, in via provvisoria,
          nei casi  di  urgenza,  l'inizio  delle  costruzioni  degli
          elettrodotti di cui sopra.
            8.  I  decreti  di autorizzazione   degli elettrodotti da
          costruirsi da parte  dell'Ente  nazionale  per  la  energia
          elettrica  hanno  efficacia  di dichiarazione   di pubblica
          utilita' nonche'   di indifferibilita'   ed  urgenza  delle
          opere  relative agli elettrodotti medesimi,  ai sensi e per
          gli  effetti   dell'art. 71 della legge 25 giugno  1865, n.
          2359, e successive modificazioni.
            9. I decreti  di autorizzazione in via  provvisoria    di
          cui  all'art.  113  del testo  unico 11  dicembre 1933,  n.
          1775,   hanno anche   essi efficacia  di  dichiarazione  di
          indifferibilita' ed urgenza.
            10.  Gli  elettrodotti  da  costruirsi da parte dell'Ente
          nazionale per  l'energia  elettrica  a  tensione  uguale  o
          superiore  a  220.000  Volt sono inamovibili e  ad essi non
          si applicano le disposizioni   del quarto, quinto  e  sesto
          comma  dell'art. 122   del testo unico 11 dicembre 1933, n.
          1775.
             11. (Abrogato)".