Art. 3. 
            Gestore della rete di trasmissione nazionale 
  1. Il gestore della rete  di  trasmissione  nazionale,  di  seguito
"gestore", esercita le attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla
rete di trasmissione nazionale  tutti  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e  purche'
siano rispettate le regole tecniche di cui al comma  6  del  presente
articolo  e  le  condizioni  tecnicoeconomiche  di   accesso   e   di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni  altra  rete
dell'Unione  europea  interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione
nazionale informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo  coordinato  e  l'interoperabilita'
delle reti interconnesse. 
  2. Il gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale  gestisce  i
flussi di energia, i relativi dispositivi di  interconnessione  ed  i
servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di  ogni  altro
obbligo  volto   ad   assicurare   la   sicurezza,   l'affidabilita',
l'efficienza   e   il   minor   costo   del    servizio    e    degli
approvvigionamenti; gestisce la rete senza discriminazione di  utenti
o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione  e  di
sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al  comma  8,  in
modo  da   assicurare   la   sicurezza   e   la   continuita'   degli
approvvigionamenti, nonche'  lo  sviluppo  della  rete  medesima  nel
rispetto degli indirizzi del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti  e
poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo,
previsti dalla  normativa  vigente  con  riferimento  alle  attivita'
riservate al gestore stesso. Il gestore della  rete  di  trasmissione
nazionale  mantiene  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attivita'. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso
a  parita'  di  condizioni,  l'imparzialita'  e  la  neutralita'  del
servizio di trasmissione e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di  tale
competenza l'Autorita' persegue  l'obiettivo  della  piu'  efficiente
utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa  nel
sistema elettrico nazionale, compatibilmente con  i  vincoli  tecnici
della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di  utilizzazione
prioritaria  dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo   di   fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione. 
  4. Entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.  costituisce  una  societa'
per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni,  tutti
i beni, eccettuata la proprieta' delle  reti,  i  rapporti  giuridici
inerenti all'attivita' del gestore stesso, compresa  la  quota  parte
dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,  e  il   personale
necessario per le attivita' di  competenza.  Con  propri  decreti  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  sentita
l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas, entro i  trenta  giorni
successivi  alla  data  dei  suddetti   conferimenti,   dispone   gli
eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo  stesso  Ministro  determina  con
proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la  societa'   assume   la
titolarita' e le funzioni  di  gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta societa' sono
assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della  programmazione  economica.  I  diritti   dell'azionista   sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore
sono  definiti  dal  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile
del corretto funzionamento della rete  di  trasmissione  nazionale  e
delle attivita' di dispacciamento  nonche'  di  quanto  previsto  dal
comma 12. 
  5. Il gestore della  rete  e'  concessionario  delle  attivita'  di
trasmissione e dispacciamento; la concessione e' disciplinata,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. 
  6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le  regole  per  il
dispacciamento nel rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  3  e
degli indirizzi di cui al comma 2  dell'articolo  1.  Sulla  base  di
direttive emanate dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  adotta
regole tecniche, di carattere obiettivo  e  non  discriminatorio,  in
materia  di  progettazione  e   funzionamento   degli   impianti   di
generazione,  delle  reti  di  distribuzione,  delle  apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione  nazionale  nonche'  la  sicurezza  e   la   connessione
operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
verifica la conformita' delle regole tecniche  adottate  dal  gestore
alle direttive dalla  stessa  emanate  e  si  pronuncia,  sentito  il
gestore, entro novanta giorni; qualora la  pronuncia  non  intervenga
entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun  caso
possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete  di
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la  disponibilita',
diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete  di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio  elettrico  non
puo' comunque comportare vincoli  o  restrizioni  all'utilizzo  della
rete stessa per le finalita' disciplinate dal  presente  decreto.  Le
regole tecniche di  cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono  notificate  alla
Commissione delle Comunita' europee a  norma  dell'articolo  8  della
direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
  7. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto  l'ambito
della rete di  trasmissione  nazionale,  comprensiva  delle  reti  di
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti  di  rete,  aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da  individuare  secondo  criteri
funzionali.  Successivamente  alla  emanazione  di  tale  decreto  il
gestore puo' affidare a terzi,  previa  autorizzazione  del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  sulla  base  di
convenzioni approvate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas, la gestione di limitate  porzioni  della  rete  di  trasmissione
nazionale non  direttamente  funzionali  alla  stessa.  Entro  trenta
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della  rete  di
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o  coloro  che  ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o  piu'  societa'
di capitali alle quali,  entro  i  successivi  novanta  giorni,  sono
trasferiti esclusivamente i beni e i  rapporti,  le  attivita'  e  le
passivita', relativi  alla  trasmissione  di  energia  elettrica.  Il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa',  anche  in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli  operatori
del mercato. 
  8. Il gestore  stipula  convenzioni,  anche  con  le  societa'  che
dispongono  delle  reti  di  trasmissione,   per   disciplinare   gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi
di interconnessione con altre reti.  Le  suddette  convenzioni,  sono
stipulate in conformita' ad  una  convenzione  tipo  definita,  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e
del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita  la  Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. 
  Tale convenzione tipo prevede: 
  a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di
manutenzione, gestione e sviluppo della rete; 
  b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli  investimenti,
tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori; 
  c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed  inadempimenti  e
la determinazione delle conseguenti sanzioni, della  possibilita'  di
interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese; 
  d) le modalita' di  coinvolgimento  delle  regioni  interessate  in
ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione  e  sviluppo
delle reti. 
  9.  In  caso  di   mancata   stipula,   entro   centoventi   giorni
dall'emanazione  del  decreto  di  determinazione   della   rete   di
trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle  convenzioni  con  le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione,  le  stesse  sono
definite e rese efficaci  entro  i  successivi  sessanta  giorni  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas. Fino  alla  assunzione  della  titolarita'  da  parte  del
gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti  restano
responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e
dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi  possono  essere
riconosciuti  dal  gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale
nell'ambito della  relativa  convenzione.  Eventuali  inadempienze  o
disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica  ed
il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che  i
rapporti oggetto delle convenzioni si  svolgano  nel  rispetto  delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre  1995,
n. 481,  nel  caso  in  cui  le  violazioni  accertate  pregiudichino
l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del
presente  comma  viene  data  preventiva  comunicazione  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione  nazionale  e'
dovuto al  gestore  un  corrispettivo  determinato  indipendentemente
dalla localizzazione geografica degli impianti di  produzione  e  dei
clienti finali, e comunque sulla base di criteri non  discriminatori.
La  misura  del  corrispettivo  e'  determinata  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai
compiti previsti al comma 12 ed e' tale  da  incentivare  il  gestore
allo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria  competenza  secondo
criteri  di  efficienza  economica.  Con  lo   stesso   provvedimento
l'Autorita'   disciplina   anche   il   periodo   transitorio    fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma
4. 
  11. Entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  sono
altresi'  individuati  gli  oneri  generali  afferenti   al   sistema
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di  ricerca
e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  lettera  e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al  conseguente
adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte  del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri  a  carico  dei  clienti
finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo  di  energia,
e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. 
  12. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
con proprio provvedimento ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo  1,
determina la cessione  dei  diritti  e  delle  obbligazioni  relative
all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da   altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della  rete
di trasmissione  nazionale.  Il  gestore  ritira  altresi'  l'energia
elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della  legge  9  gennaio
1991,  n.  9,   offerta   dai   produttori   a   prezzi   determinati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in  applicazione  del
criterio  del  costo  evitato.  Con  apposite   convenzioni,   previa
autorizzazione  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato sentita l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas,  sono  altresi'  ceduti  al  gestore,  da   parte   dell'imprese
produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i  relativi  diritti
di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992;  la
durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni  a  partire  dalla
data di messa in esercizio degli impianti ed  il  prezzo  corrisposto
include anche il costo evitato. 
  13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento
di merito economico il gestore, restando garante del  rispetto  delle
clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12
al mercato. Ai fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti
dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  include
negli oneri di sistema la differenza tra  i  costi  di  acquisto  del
gestore e la somma dei ricavi derivanti  dalla  vendita  dell'energia
sul  mercato  e  dalla  vendita  dei  diritti  di  cui  al  comma   3
dell'articolo 11. 
  14. L'autorizzazione alla  realizzazione  delle  linee  dirette  e'
rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo  parere  conforme
del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV.  Il  rifiuto
dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato. 
  15. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
per gli adempimenti relativi  all'attuazione  del  presente  decreto,
puo' avvalersi, con opportune soluzioni organizzative,  del  supporto
tecnico  del  gestore.  Per  assicurare  la  continuita'   operativa,
l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge  9  gennaio
1991, n. 10, e' rinnovabile due volte. 
 
           Note all'art. 3:
            - L'art.  8 della direttiva  83/189/CEE del Consiglio del
          28 marzo 1983, che  prevede una  procedura di  informazione
          nel  settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
          cosi' recita:
            "Art.    8.  -    1.    Gli  Stati    membri   comunicano
          immediatamente   alla  Commissione  qualsiasi  progetto  di
          regola  tecnica,  salvo  che  si  tratti  di  una  semplice
          trasposizione  integrale  di  una  norma  internazionale  o
          europea,   nel   qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione sulla norma   stessa;   essi  le    comunicano
          brevemente    anche  i    motivi   che rendono   necessario
          adottare tale  regola  tecnica  a meno  che  non  risultino
          gia' dal progetto.
            La  Commissione   informa senza  indugio gli  altri Stati
          membri del progetto essa puo' anche  sottoporlo  al  parere
          del comitato.
            2.  La   Commissione e  gli Stati membri  possono inviare
          allo Stato membro che ha  presentato il progetto di  regola
          tecnica osservazioni di   cui lo    Stato  membro    terra'
          conto,    per  quanto   possibile, nella stesura definitiva
          della regola tecnica.
            3.  Quando uno  Stato membro  o  la Commissione  ne fanno
          espressa richiesta,    gli    Stati    membri    comunicano
          immediatamente  il  testo definitivo di una regola tecnica.
            4.  Le    informazioni fornite   in virtu'   del presente
          articolo sono riservate.
            Tuttavia,   prendendo le   necessarie  precauzioni,    il
          comitato     e  le  amministrazioni    nazionali    possono
          consultare    persone     fisiche     o  giuridiche   anche
          appartenenti al settore privato".
            -  Per  la  legge  n.  481  del 1995 vedi nelle note alle
          premesse.
            - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  vedi
          nelle note alle premesse.
            -  L'art.    2, comma 20, lettera  c), della citata legge
          14 novembre 1995, cosi' recita:
            "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,  ciascuna
          Autorita':
              a)-b) (Omissis);
            c)  irroga,  salvo che  il  fatto  costituisca  reato, in
          caso   di inosservanza  dei   propri  provvedimenti   o  in
          caso   di  mancata ottemperanza  da  parte   dei   soggetti
          esercenti  il  servizio,  alle richieste di  informazioni o
          a quelle  connesse all'effettuazione dei controlli,  ovvero
          nel    caso  in    cui    le informazioni   e i   documenti
          acquisiti  non  siano  veritieri,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  non  inferiori  nel minimo a lire 50  milioni e
          non superiori nel massimo a lire 300  miliardi; in  caso di
          reiterazione   delle violazioni   ha la  facolta',  qualora
          cio'  non  comprometta la fruibilita' del servizio da parte
          degli  utenti, di  sospendere l'attivita' di  impresa  fino
          a  6  mesi   ovvero proporre   al   Ministro competente  la
          sospensione o  la decadenza della concessione".
            - Il comma  3 dell'art. 22 della   legge 9  gennaio  1991
          n.   9  (Norme  per    l'attivazione    del    nuovo  piano
          energetico   nazionale.   Aspetti  istituzionali,  centrali
          idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi e geotermia,
          autoproduzione e disposizioni fiscali), cosi' recita:
            "3.  L'eccedenza  di  energia  elettrica  prodotta  dagli
          impianti  di cui al presente articolo e' ceduta  all'Enel e
          alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4,
          n.  8), della legge 6 dicembre 1962,  n.  1643,  modificato
          dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308".
            -  Il  Titolo  IV, lettera B),   del provvedimento CIP n.
          6/1992, cosi' recita:
           " B) Contributi alle imprese produttricidistributrici.
            1.  Alla nuova  energia elettrica  prodotta ed    immessa
          nella       rete   pubblica          dalle          imprese
          produttricidistributrici     con      impianti  utilizzanti
          fonti  rinnovabili   ed assimilate   viene riconosciuto  un
          contributo  pari  alla  somma  del     costo   evitato   di
          combustibile  e  della componente relativa   alla specifica
          tipologia di  impianto, definita nel precedente titolo  II,
          punto 3.
            2.    Il    contributo,    nelle   sue  due   componenti,
          segue   la regolamentazione di cui alla precedente  lettera
          A).
            3.   Per   gli  impianti    che  utilizzano  combustibili
          fossili  la componente relativa al  costo  di  combustibile
          non  e'  cumulabile  con  il contributo onere termico della
          C.C.S.E.".
            - L'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10
          (Attuazione  del    piano     energetico   nazionale     in
          materia  di   uso  razionale dell'energia,   di   risparmio
          energetico    e   di   sviluppo delle  fonti rinnovabili di
          energia), cosi' recita:
            "2.  Con  il  decreto  di  cui    al  comma 1 puo' essere
          altresi' prevista presso la Direzione generale delle  fonti
          di  energia  e  delle industrie di base  la costituzione di
          un'apposita   segreteria  tecnicooperativa,  costituita  da
          non  piu'    di dieci   esperti con   incarico quinquennale
          rinnovabile  per    non  piu'    di  una    volta    scelti
          fra    docenti  universitari,  ricercatori   e tecnici   di
          societa'  di capitale   - con esclusione   delle    imprese
          private     -    specificamente    operanti    nel  settore
          energetico,   di   enti      pubblici   e   di    pubbliche
          amministrazioni,  con    esclusione   del   personale   del
          Ministero       dell'industria,       del    commercio    e
          dell'artigianato.  Il   trattamento economico degli esperti
          di  cui al  presente comma   e' determinato    con  decreto
          del   Ministro   dell'industria,      del   commercio     e
          dell'artigianato  di intesa  con il Ministro   del  tesoro,
          in    misura  non   inferiore   a quello   spettante presso
          l'ente   o  l'amministrazione  o    l'impresa  di  apparte-
          nenza.  I  dipendenti pubblici  sono collocati  fuori ruolo
          per    l'intera  durata  dell'incarico    o    nell'analoga
          posizione  prevista  dai  rispettivi ordinamenti".