Art. 4
          Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce
una  societa'  per  azioni denominata "acquirente unico". La societa'
stipula  e  gestisce  contratti  di fornitura al fine di garantire ai
clienti  vincolati  la  disponibilita'  della capacita' produttiva di
energia  elettrica  necessaria e la fornitura di energia elettrica in
condizioni  di  continuita',  sicurezza  ed  efficienza  del servizio
nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,    il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro del commercio con l'estero e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai
quali  si  attiene  l'acquirente  unico  al  fine di salvaguardare la
sicurezza  e  l'economicita'  degli  approvvigionamenti per i clienti
vincolati  nonche'  di  garantire  la  diversificazione  delle  fonti
energetiche,  anche  con la utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
  3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il
preavviso  di  almeno  sei mesi e con la contestuale comunicazione al
proprio  distributore,  di  essere  compresi  nel mercato dei clienti
vincolati  per  un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di
transizione  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1 i clienti idonei
possono  comunicare  direttamente al proprio distributore la volonta'
di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati
per un periodo anche inferiore al biennio.
  4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora
la  previsione  della  domanda da soddisfare nel triennio successivo,
comprensiva   della  riserva  a  garanzia  delle  forniture,  dandone
comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i
dati  concernenti  la  propria  attivita'. In assenza di osservazioni
entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.
  5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della
propria  stima  per  un  ulteriore  quinquennio,  l'acquirente  unico
stipula  i  contratti  di  fornitura,  anche  di  lungo  termine, con
procedure    di   acquisto   trasparenti   e   non   discriminatorie.
Nell'effettuare   detta   stima,   l'acquirente   unico  tiene  conto
dell'evoluzione  del  mercato  a  norma degli articoli 5 e 14 e delle
misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.
  6.  L'acquirente  unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  stipula contratti di vendita con i
distributori  elettrici  a  condizioni  non discriminatorie, anche al
fine  di  consentire  l'applicazione  della  tariffa unica ai clienti
vincolati,   nel   comtempo   assicurando  l'equilibrio  del  proprio
bilancio.
  7.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare
il gestore a cedere quote azionarie della societa' a soggetti che, in
forma  singola  o  associata,  rappresentino componenti significative
delle  attivita'  di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di
questi    ultimi    soggetti   puo'   controllare,   direttamente   o
indirettamente,  quote  superiori  al  dieci  per  cento del capitale
sociale.  Il  gestore  mantiene  in ogni caso la maggioranza di detto
capitale.
  8.  La  data  di  assunzione  da  parte dell'acquirente unico della
funzione   di  garante  della  fornitura  dei  clienti  vincolati  e'
stabilita    dal    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  con  proprio  provvedimento  ai  sensi  del comma 3
dell'articolo  1.  Fino  a  tale  data,  l'ENEL  S.p.a.  assicura  la
fornitura   ai  distributori  sulla  base  dei  vigenti  contratti  e
modalita'.
  9.   La   misura   del   corrispettivo   per  le  attivita'  svolte
dall'acquirente  unico  e'  determinata  dall'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas ed e' tale da incentivare la stessa societa' allo
svolgimento  delle attivita' di propria competenza secondo criteri di
efficienza economica.