Art. 5 Funzioni di gestore del mercato 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. Fino alla medesima data il gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
Nota all'art. 5: - L'art. 20, comma 4, della citata direttiva 96/92/CE, cosi' recita: "4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorita' competente per la soluzione delle controversie e' quella che copre la rete dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso".