Art. 6.
                      Contrattazione bilaterale
  Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
da  adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono stabilite, con riferimento ai contratti
con  i  clienti  idonei,  le clausole negoziali e le regolamentazioni
tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema
elettrico,  da  inserire nei contratti stessi. La medesima Autorita',
su  richiesta  degli interessati e previo conforme parere del gestore
della  rete,  puo'  autorizzare  contratti  bilaterali,  in deroga al
sistema  delle  offerte  di  cui  all'articolo  5,  anche dopo che il
gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza.
  2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere condizionata o
negata   solo   per   motivi   di   incompatibilita'  delle  clausole
contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del
presente  decreto,  e  comunque  quando  tali contratti pregiudichino
gravemente  la  concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio
elettrico.   I   provvedimenti  negativi,  corredati  delle  relative
motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore
della  rete,  per  i  contratti  bilaterali  autorizzati in deroga al
sistema  delle offerte di cui all'articolo 5, determina, entro trenta
giorni  dalla  richiesta  dei  soggetti  interessati,  sulla  base di
criteri  oggettivi,  trasparenti  e  non  discriminatori, che tengano
conto  anche  dei  conseguenti  vincoli  di  rete  e  di mercato, uno
specifico  corrispettivo,  aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3,
comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono
tenuti   a   versare   al  gestore  della  rete  medesima  ovvero  ai
distributori  interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti
alle  reti  di  rispettiva  competenza.  Detto  corrispettivo, dovra'
essere   corrisposto   dal   momento   in   cui  viene  applicato  il
dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.
  4.  Fino  all'attuazione  del  dispacciamento  di merito economico,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed il gas vigila sul corretto
comportamento  degli  operatori  del mercato ed in particolare adotta
idonei  rimedi,  anche  sanzionatori, in caso di accordi in contrasto
con le disposizioni di cui al comma 1.