Art. 7. Piccole reti isolate 1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi: a) sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio; b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale; e) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.
Note all'art. 7: - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 1'esercizo della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nelle note alle premesse.