Art. 7.
                        Piccole reti isolate
  1.  Con  regolamento  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  adottato  entro  il  30 settembre 1999 su proposta
dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono dettate le disposizioni
relative  al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento
si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
  a) sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
  b)  sviluppo,  ove  possibile, dell'interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale;
  e) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.
 
           Note all'art. 7:
            -   L'art.   17,   comma   2,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          cosi' recita:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          1'esercizo della potesta'    regolamentare  del    Governo,
          determinano   le norme  generali regolatrici  della materia
          e  dispongono  l'abrogazione delle   norme vigenti,     con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            - Per   il titolo del   decreto legislativo    28  agosto
          1997,  n. 281, vedi nelle note alle premesse.