Art. 8. Attivita' di produzione 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi gioni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita' di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attivita' di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a. 2. Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno. 3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali. 4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi: a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonche' mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio; b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente. 5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. 6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.
Note all'art. 8: - L'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita: "Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni". - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 7.