Art. 10.
                          D e c a d e n z a
  1.  Nel caso  in  cui  venga a  mancare  almeno  uno dei  requisiti
stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita
il concessionario a provvedere al  ripristino entro trenta giorni; se
il concessionario non aderisce  all'invito, con decreto del Ministero
delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza
della  concessione. La  decadenza non  attribuisce al  concessionario
alcun diritto di indennizzo.
  2.  In  casi  di  particolare gravita'  la  decadenza  puo'  essere
disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.
  3.   La   notificazione  del   decreto   di   decadenza  priva   il
concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
  4. Il  concessionario decaduto,  sotto la vigilanza  del competente
ufficio   dell'amministrazione  finanziaria,   che  redige   apposito
processo verbale,  consegna al commissario governativo,  entro trenta
giorni  dalla data  di notifica  del provvedimento  di decadenza,  la
documentazione  riguardante la  gestione.  In caso  di inerzia,  alla
consegna provvede  la direzione regionale  delle entrate a  spese del
concessionario decaduto.