Art. 10. D e c a d e n z a 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo. 2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1. 3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.