Art. 11. R e v o c a 1. Il concessionario incorre nella revoca se: a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione; b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1; c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria; d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse; e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze; f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1; g) utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo; h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3. 2. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.