Art. 11.
                             R e v o c a
  1. Il concessionario incorre nella revoca se:
  a)  non  inizia   il  servizio  alla  data   fissata  nell'atto  di
concessione;
  b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
  c)  commette  gravi  o  reiterate violazioni  dei  propri  obblighi
stabiliti in  disposizioni normative  o amministrative,  nell'atto di
concessione o nella relativa convenzione accessoria;
  d)  risulta inadempiente  agli  obblighi derivanti  dalle leggi  in
materia  di  lavoro  e  previdenza, nonche'  per  gravi  e  reiterate
inadempienze  agli obblighi  derivanti  dal  contratto collettivo  di
lavoro applicabile agli  addetti alla riscossione dei  crediti e alle
attivita' connesse;
  e) non  presta la cauzione  nei termini previsti  dalla convenzione
accessoria  di cui  all'articolo 3,  comma 4,  o nel  maggior termine
assegnato  dal Ministero  delle finanze  al ricorrere  di particolari
circostanze;
  f) non  adegua la cauzione  nei termini previsti  dall'articolo 29,
comma 1;
  g)  utilizza ai  fini  dell'attivita' di  recupero  crediti di  cui
all'articolo    21   le    informazioni   acquisite    nell'esercizio
dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
  h)  viola gravemente  o  reiteratamente  le disposizioni  stabilite
dall'articolo 21 o nel codice  deontologico dei concessionari e degli
ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.
  2. La revoca e' pronunciata,  previa contestazione, con decreto del
Ministero  delle   finanze,  notificato  al  concessionario,   e  non
attribuisce   allo  stesso   concessionario  il   diritto  ad   alcun
indennizzo.
  3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3
e 4.