Art. 6.
                       Commissione consultiva
  1.   La   commissione   consultiva   per  la  riscossione,  di  cui
all'articolo  1,  lettera  h),  della  legge  4 ottobre 1986, n. 657,
esprime pareri in materia di:
  a)  individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle
concessioni e delle successive modificazioni;
  b)  determinazione  e  revisione  biennale  della remunerazione del
servizio;
  c)  procedure  di  conferimento  delle concessioni e di affidamento
degli  incarichi  di  commissario  straordinario,  nonche'  fusioni e
scissioni delle societa' concessionarie;
  d)  vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla tempestivita'
ed  efficienza della riscossione, con facolta' propositiva in materia
di   revoca   e  di  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti  dei
concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.
  2.  La  commissione,  altresi',  a  richiesta  degli enti creditori
esprime   pareri  in  ordine  a  controversie  relative  al  rapporto
concessorio  e  su  ogni  altra questione attinente al servizio della
riscossione.
  3.  La  commissione  si  avvale  della  segreteria  tecnica  di cui
all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole
questioni  puo'  consultare  singoli  concessionari  o rappresentanti
della  categoria  e  puo'  ricorrere  alla consulenza di esperti e di
organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi
di  costi  e  di  bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione
centrale  per  la  riscossione,  dati  e  informazioni  relativi alle
diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
  4.  L'affidamento  degli  incarichi  di  consulenza e' disposto con
provvedimento   ministeriale   su   proposta   del  presidente  della
commissione:  gli  incarichi  devono  essere a tempo determinato e la
loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con
successivo  decreto  e'  determinato  il compenso da corrispondere in
relazione  alla  durata  dell'incarico  e  dell'importanza del lavoro
affidato;   il   compenso   e'   corrisposto   soltanto   al  termine
dell'incarico  dopo  la  consegna  del  lavoro  eseguito. Non possono
essere  affidati  incarichi  di consulenza a dipendenti dei Ministeri
delle  finanze,  dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   in  attivita'  di  servizio  ovvero  in
quiescenza da meno di due anni.
  5.  I  componenti  della commissione durano in carica cinque anni e
possono  essere  confermati per non piu' di una volta, ferme restando
le  disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il
pubblico  impiego.  La  nomina  a  componente della commissione degli
esperti  e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
o   di   collaborazione  con  i  concessionari  o  con  il  consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
  6.  Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su
proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h),
          della legge 4 ottobre   1986, n. 657   (Delega  al  Governo
          per  la  istituzione    e  la  disciplina  del  servizio di
          riscossione dei tributi):
            "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare le disposizioni  occorrenti  per  l'istituzione   e
          la   disciplina   del servizio di  riscossione dei  tributi
          secondo  i seguenti  principi e criteri direttivi:
              a)-i) (Omissis);
            h)  sara'     prevista  l'istituzione,     con   funzioni
          consultive,    di  una commissione da  nominare con decreto
          del Ministro delle  finanze, di concerto  con i    Ministri
          dell'interno,     del  tesoro,    del  bilancio    e  della
          programmazione economica,   presieduta da    un  magistrato
          della  Corte  dei  conti    con  qualifica  non inferiore a
          consigliere,   e  con  la  partecipazione  dei    direttori
          generali    del Ministero  delle finanze, nonche' di quello
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e    di
          un   dirigente  di  ciascuno dei  Ministeri  dell'interno e
          del tesoro,  con   qualifica  non  inferiore  a   dirigente
          superiore  o equiparata, e   di tre esperti    in  economia
          aziendale,  nonche'   di tre esperti, di cui uno in diritto
          tributario e due  in  economia  e  finanza  pubblica    con
          specifiche    competenze econometriche,   con il   compito,
          sulla base degli indirizzi di   ordine  generale  impartiti
          dal  Ministro  delle    finanze,  di    esprimere   pareri,
          oltreche'  su quanto  previsto nella precedente lettera f),
          n. 7, punto V, anche in ordine:
            1) alla  individuazione, secondo i  criteri di cui   alla
          precedente  lettera  d),  degli   ambiti territoriali delle
          concessioni  e alla loro determinazione ed  alle  eventuali
          modificazioni;
               2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
            3)   alla  vigilanza  sull'attivita'  dei  concessionari,
          sull'efficienza ed    economicita'    delle       gestioni,
          proponendo      gli     opportuni provvedimenti compresa la
          revoca e la decadenza delle concessioni;
            4) ad ogni altra questione   attinente  al  servizio,  su
          richiesta del Ministro delle finanze".