Art. 6. Commissione consultiva 1. La commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia di: a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni; b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio; c) procedure di conferimento delle concessioni e di affidamento degli incarichi di commissario straordinario, nonche' fusioni e scissioni delle societa' concessionarie; d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla tempestivita' ed efficienza della riscossione, con facolta' propositiva in materia di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. 2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti creditori esprime pareri in ordine a controversie relative al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione. 3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni. 4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni. 5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. 6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi): "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-i) (Omissis); h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonche' di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, nonche' di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreche' su quanto previsto nella precedente lettera f), n. 7, punto V, anche in ordine: 1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni; 2) alle procedure di conferimento delle concessioni; 3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni; 4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze".