Art. 7. Segreteria tecnica 1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria. 2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare: a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione; b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione; c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Successivamente e' stato modificato con: decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come da ultimo modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".