Art. 7.
                          Segreteria tecnica
  1. La  segreteria tecnica della commissione  consultiva e' composta
da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
  2. La  segreteria ha  compiti di  istruzione degli  affari affidati
alla commissione consultiva e cura in particolare:
  a) la raccolta, l'analisi  e l'istruzione del materiale documentale
per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
  b) i  rapporti della commissione  con la Direzione centrale  per la
riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della
riscossione;
  c)  la comunicazione  ai membri  della commissione  dell'ordine del
giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
  3.   Per  tutto   quanto  non   previsto  nel   presente  articolo,
relativamente  alla  dotazione  organizzativa e  di  personale  della
segreteria  tecnica,   si  applicano  le  disposizioni   del  decreto
legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, in  materia di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico  impiego, e dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
           Note all'art. 7:
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421", ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale   6   febbraio  1993,
          n.  30, supplemento  ordinario.  Successivamente  e'  stato
          modificato  con:  decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
          470;  decreto  legislativo  23 dicembre   1993,   n.   546;
          decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163, convertito   con
          modificazioni    dalla  legge   11 luglio   1995, n.   273;
          decreto legislativo 4   novembre 1997,  n.  396;    decreto
          legislativo  31  marzo  1998, n. 80; decreto legislativo 29
          ottobre 1998, n. 387.
            - Si riporta   il testo del comma  4-bis  dell'art.    17
          della  legge  23  agosto   1988,     n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'     di    Governo    e  ordinamento    della
          Presidenza    del Consiglio  dei Ministri),  come da ultimo
          modificato  dall'art. 13 della legge   15  marzo  1997,  n.
          59, e dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25:
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".