Art. 8. Obblighi dei concessionari 1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione delle societa' concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso. 3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure. 4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, e' inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3. 5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 21.