Art. 9. R e c e s s o 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facolta' di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalita' previste dal codice di procedura civile. 2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.