Art. 9.
                            R e c e s s o
  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
cui  all'articolo  17, comma  1,  il  concessionario ha  facolta'  di
recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al
Ministero  delle finanze  con  le modalita'  previste  dal codice  di
procedura civile.
  2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo
alla notifica della relativa comunicazione.