Art. 10
                    Materia tributaria e doganale

  1.  Ai  sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse
pubblico le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche  tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di  imposta,  nonche'  in  materia  di  deduzioni  e detrazioni e per
l'applicazione  delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle
dogane.
  2.  Ai  sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano,
inoltre,  di  rilevante  interesse  pubblico le attivita' dirette, in
materia  di  imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli  obblighi  ed all'adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti   o   normativa  comunitaria,  nonche'  al  controllo  ed
all'esecuzione  forzata  dell'esatto  adempimento  di  tali obblighi,
all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e  quelle  dirette  alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario   e   alla   qualificazione   degli  immobili  e  alla
conservazione dei registri immobiliari.