Art. 11
                 Attivita' di controllo e ispettive

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  finalita'  di  verifica  della  legittimita',  del buon
andamento,  dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche'
della  rispondenza  di  detta  attivita' a requisiti di razionalita',
economicita',  efficienza  ed  efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite  dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
  2.  Nell'esercizio  di  tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1
possono  effettuare  trattamenti  dei  dati  legittimamente  trattati
presso i soggetti controllati.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 1 si considerano altresi' di rilevante
interesse  pubblico  le  attivita'  di accertamento, nei limiti delle
proprie  finalita'  istituzionali, con riferimento a dati relativi ad
esposti  e  petizioni,  ovvero  ad  atti  di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.