Art. 11 Attivita' di controllo e ispettive 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalita' di verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti. 2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati. 3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresi' di rilevante interesse pubblico le attivita' di accertamento, nei limiti delle proprie finalita' istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.