Art. 13
                  Benefici economici e abilitazioni

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita'  dirette all'applicazione della disciplina in
materia  di  concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici,    agevolazioni,    elargizioni,    altri   emolumenti   e
abilitazioni.
  2.  Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle  comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
   normativa antimafia;
b) all'elargizioni  di contributi previsti dalla normativa in materia
   di usura e antiracket;
c) alla  corresponsione  delle pensioni di guerra o al riconoscimento
   di  benefici  in favore di perseguitati politici e di internati in
   campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla   concessione   di   contributi   in  materia  di  formazione
   professionale;
f) alla  concessione  di  contributi,  finanziamenti,  elargizioni ed
   altri  benefici  previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti o dalla
   normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
   ed enti;
g) al  riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie
   o  economiche,  franchigie,  o  al  rilascio  di concessioni anche
   radiotelevisive,  licenze,  autorizzazioni,  iscrizioni  ed  altri
   titoli  abilitativi  previsti  dalla legge, da regolamento o dalla
   normativa comunitaria.
  4.  Il  trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in
cui  cio'  sia  indispensabile  per  la  trasparenza  delle attivita'
indicate  nel  presente  articolo,  in  conformita' alle leggi, e per
finalita'  di  vigilanza  e  di  controllo conseguente alle attivita'
medesime.