Art. 14
              Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita'  dirette all'applicazione della disciplina in
materia   di   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,  di
riconoscimento   della   personalita'   giuridica   di  associazioni,
fondazioni  ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita'  e  di  professionalita'  per  le  nomine, per quanto di
propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  di  rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi,
di  concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione  a  comitati d'onere e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.