Art. 15
                Volontariato e obiezione di coscienza

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico   i   trattamenti   di  dati  volti  all'applicazione  della
disciplina  in  materia  di  rapporti  tra  i  soggetti pubblici e le
organizzazioni  di  volontariato,  in particolare per quanto riguarda
l'elargizione  di  contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
  2.  Si  considerano  parimenti  di  rilevante interesse pubblico le
attivita' dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e  delle  altre  disposizioni  di  legge  in  materia di obiezione di
coscienza.
 
           Note all'art. 15:
            -  La  legge 8  luglio  1998,  n.  230, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1998, reca: "Nuove
          norme in materia di obiezione di coscienza".