Art. 15 Volontariato e obiezione di coscienza 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. 2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Note all'art. 15: - La legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1998, reca: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".