Art. 16 Attivita' sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati: a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per cio' che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale; c) effettuati in conformita' alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato.