Art. 16
      Attivita' sanzionatorie e di predisposizione di elementi
         di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati:
a) volti   all'applicazione   delle  norme  in  materia  di  sanzioni
   amministrative e ricorsi;
b) necessari   per   far   valere   il  diritto  di  difesa  in  sede
   amministrativa  o  giudiziaria,  anche da parte di un terzo, o per
   cio'  che  attiene  alla riparazione di un errore giudiziario o di
   un'ingiusta restrizione della liberta' personale;
c) effettuati   in  conformita'  alle  leggi  e  ai  regolamenti  per
   l'applicazione   della   disciplina   sull'accesso   ai  documenti
   amministrativi.
  2.  Quando  il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale, il trattamento e' consentito se il
diritto  da  far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato.