Art. 17.
                         Tutela della salute
  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  seguenti  attivita' rientranti nei compiti del servizio
sanitario  nazionale  e  degli altri organismi sanitari pubblici, nel
rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
  a)  la  prevenzione,  la  diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
soggetti  assistiti  dal  servizio  sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza  degli  stranieri  in  Italia  e  dei cittadini italiani
all'estero,  nonche'  l'assistenza  sanitaria  erogata  al  personale
navigante ed aeroportuale;
  b)  la  programmazione,  la gestione, il controllo e la valutazione
dell'assistenza sanitaria;
  c)   la   vigilanza  sulle  sperimentazioni,  la  farmacovigilanza,
l'autorizzazione  all'immissione  in commercio ed all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
    d) le attivita' certificatorie;
  e)  il  monitoraggio  epidemiologico,  ivi compresi la sorveglianza
della  emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi
nelle  vaccinazioni,  i  registri  di  patologia  e la gestione della
profilassi internazionale;
  f)  l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
  g)  i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
  h)  l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo
dei  rapporti  tra  l'amministrazione  ed  i  soggetti  accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
  2.  L'identificazione dell'interessato e' riservata ai soggetti che
perseguono  direttamente  le  finalita'  di cui al comma 1. L'accesso
alle  diverse  tipologie di dati e' consentito ai soli incaricati del
trattamento,  preposti  caso  per  caso,  alle  specifiche fasi delle
attivita'  di  cui  al comma 1, secondo il principio della pertinenza
dei dati di volta in volta trattati.
  3.  Il  trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la  vita  sessuale  da  parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni   sanitarie  e'  fatto  oggetto  di  appositi  codici  di
deontologia  e  buona  condotta  adottati  ai sensi dell'articolo 31,
comma  1,  lettera  h), della legge dalle federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione
e'  condizione  essenziale per il trattamento dei dati da parte degli
incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
  a)  l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto
professionale  da parte degli incaricati del trattamento che non sono
tenuti in base alla legge al segreto professionale;
  b)  le  modalita'  di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della
legge   ai   professionisti   sanitari,   diversi   dai  medici,  che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
  c) modalita' semplificate per l'informativa agli interessati per la
prestazione del loro consenso.
  4.  Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge,
sono  individuate  le  misure  minime  per garantire la sicurezza dei
trattamenti  effettuati  con  tecniche di cifratura o mediante codici
identificativi,  anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto
dei  dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono
di identificare direttamente gli interessati.
  5.  Il  trattamento  dei  dati genetici e' consentito nei soli casi
previsti  da  apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito
il  Ministro della sanita', che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanita'.
 
           Note all'art. 17:
            -  Per l'art. 23,  della legge 31 dicembre 1996, n.  675,
          v. le note all'art. 12.
            -  La  legge 4  maggio  1990,  n.  107, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 108   dell'11   maggio   1990,  reca
          norme    in  materia    di  "Disciplina  per   le attivita'
          trasfusionali  relative    al  sangue  umano  ed  ai   suoi
          componenti e per la produzione di plasmaderivati".
            -  L'art.  31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art. 31 (Compiti del Garante). - 1.  Il  Garante  ha  il
          compito di:
            a)  istituire    e  tenere  un    registro  generale  dei
          trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
            b) controllare se i  trattamenti    sono  effettuati  nel
          rispetto  delle  norme  di  legge  e  di  regolamento  e in
          conformita' alla notificazione;
            c) segnalare   ai relativi titolari o    responsabili  le
          modificazioni  opportune     al   fine    di  rendere    il
          trattamento   conforme  alle disposizioni vigenti;
            d)  ricevere  le  segnalazioni  ed     i  reclami   degli
          interessati  o  delle  associazioni  che  li rappresentano,
          relativi ad inosservanze di legge o   di    regolamento,  e
          provvedere    sui   ricorsi presentati  ai  sensi dell'art.
          29;
            e) adottare i provvedimenti previsti dalla  legge  o  dai
          regolamenti;
            f)    vigilare sui   casi di   cessazione, per  qualsiasi
          causa,  di un trattamento;
            g)  denunciare  i  fatti    configurabili   come    reati
          perseguibili  d'ufficio,    dei quali   viene a  conoscenza
          nell'esercizio  o a  causa delle sue funzioni;
            h)     promuovere    nell'ambito      delle     categorie
          interessate,  nell'osservanza      del      principio    di
          rappresentativita',     la sottoscrizione   di codici    di
          deontologia  e    di    buona  condotta    per  determinati
          settori,  verificarne la  conformita'  alle   leggi e    ai
          regolamenti  anche attraverso  l'esame  di  osservazioni di
          soggetti   interessati   e   contribuire  a  garantirne  la
          diffusione e il rispetto;
            i) curare la conoscenza tra il pubblico delle  norme  che
          regolano  la  materia  e  delle relative finalita', nonche'
          delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
            l)  vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
          o disporre il  blocco  quando,  in   considerazione   della
          natura    dei    dati    o, comunque, delle   modalita' del
          trattamento  o degli effetti   che esso  puo'  determinare,
          vi  e'    il  concreto  rischio    del  verificarsi   di un
          pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
            m) segnalare  al Governo l'opportunita' di  provvedimenti
          normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
            n) predisporre  annualmente una  relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di  attuazione della  presente  legge,
          che   e' trasmessa al Parlamento e  al Governo  entro il 30
          aprile dell'anno  successivo a quello cui si riferisce;
            o)  curare  l'attivita'  di  assistenza    indicata   nel
          capitolo  IV  della Convenzione  n.  108  sulla  protezione
          delle  persone,  rispetto  al trattamento automatizzato  di
          dati    di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
          gennaio 1981 e  resa esecutiva con legge 21 febbraio  1989,
          n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
          tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
            p)    esercitare il   controllo sui   trattamenti di  cui
          all'art.    4  e  verificare,     anche   su      richiesta
          dell'interessato,    se rispondono   ai requisiti stabiliti
          dalla legge o dai regolamenti.
            2.  Il Presidente  del Consiglio  dei Ministri  e ciascun
          Ministro  consultano    il  Garante     all'atto      della
          predisposizione  delle    norme regolamentari e  degli atti
          amministrativi suscettibili    di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dalla presente legge.
            3.  Il  registro di  cui  al  comma  1,  lettera a),  del
          presente articolo, e'  tenuto nei modi di  cui all'art. 33,
          comma   5. Entro il termine  di un  anno dalla  data  della
          sua  istituzione, il  Garante promuove opportune intese con
          le    province  ed  eventualmente   con   altre   pubbliche
          amministrazioni al fine  di assicurare la consultazione del
          registro  mediante  almeno un   terminale dislocato su base
          provinciale, preferibilmente  nell'ambito dell'ufficio  per
          le  relazioni con   il pubblico di cui  all'art.  12    del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni.
            4. Contro  il divieto di cui  al comma 1,  lettera    l),
          del  presente articolo,   puo' essere  proposta opposizione
          ai sensi  dell'art. 29, commi 6 e 7.
            5.  Il  Garante  e  l'Autorita' per  l'informatica  nella
          pubblica  amministrazione  cooperano     tra   loro   nello
          svolgimento    dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
          il  presidente o un suo delegato membro  dell'altro  organo
          a   partecipare    alle  riunioni  prendendo    parte  alla
          discussione di argomenti  di    comune  interesse  iscritti
          all'ordine  del  giorno;  possono richiedere, altresi',  la
          collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
          organo.
            6. Le disposizioni del comma 5   si applicano  anche  nei
          rapporti  tra  il   Garante e   le autorita'   di vigilanza
          competenti per   il settore creditizio,  per  le  attivita'
          assicurative  e per la radiodiffusione e l'editoria".
            -  L'art.  15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art. 15  (Sicurezza dei dati).  - 1.   I dati  personali
          oggetto   di   trattamento   devono   essere   custoditi  e
          controllati, anche in relazione alle  conoscenze  acquisite
          in base al progresso  tecnico, alla natura dei dati e  alle
          specifiche  caratteristiche  del    trattamento, in modo da
          ridurre al   minimo, mediante   l'adozione  di    idonee  e
          preventive   misure     di    sicurezza,    i    rischi  di
          distruzione  o  perdita,   anche accidentale,   dei    dati
          stessi,    di accesso   non  autorizzato  o  di trattamento
          non  consentito  o  non conforme   alle   finalita'   della
          raccolta.
            2.  Le  misure  minime  di  sicurezza  da adottare in via
          preventiva sono individuate con regolamento  emanato    con
          decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, lettera  a), della legge 23   agosto
          1988,   n.  400,  entro centottanta  giorni  dalla data  di
          entrata in vigore  della presente legge, su proposta    del
          Ministro di grazia  e  giustizia,  sentiti l'Autorita'  per
          l'informatica  nella pubblica amministrazione e il Garante.
            3.  Le    misure  di  sicurezza di   cui al comma 2  sono
          adeguate, entro due   anni dalla    data  di    entrata  in
          vigore  della    presente  legge   e successivamente    con
          cadenza   almeno   biennale,  con   successivi  regolamenti
          emanati  con   le modalita' di cui al medesimo  comma 2, in
          relazione   all'evoluzione    tecnica   del   settore     e
          all'esperienza maturata.
            4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
          organismi  di  cui   all'art. 4, comma 1,  lettera b), sono
          stabilite  con decreto del  Presidente del  Consiglio   dei
          Ministri    con  l'osservanza   delle norme che regolano la
          materia".