Art. 19
                          Tossicodipendenze

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico   i   trattamenti   di  dati  volti  all'applicazione  della
disciplina   in   materia  di  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza.
  2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si  intendono  ricompresi,  in  particolare  quelli svolti al fine di
assicurare,  anche  avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di
lucro,  i  servizi pubblici necessari per l'assistenza sociosanitaria
ai   tossicodipendenti   e  gli  interventi  preventivi,  curativi  e
riabilitativi   previsti   dalle  leggi  e  di  applicare  le  misure
amministrative previste.