Art. 20 Portatori di handicap 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di: a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata; c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; d) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi; e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.