Art. 20
                        Portatori di handicap

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico   i   trattamenti   di  dati  volti  all'applicazione  della
disciplina  in  materia di assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
  2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si  intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine
di:
a) accertare  l'handicap  ed  assicurare la funzionalita' dei servizi
   terapeutici  e  riabilitativi,  di  aiuto  personale  e familiare,
   nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare  adeguata  informazione  alla  famiglia  della  persona
   handicappata;
c) curare  l'integrazione  sociale,  l'educazione  e l'istruzione del
   portatore  di  handicap,  nonche' il collocamento obbligatorio nei
   casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare   la  tenuta  degli  albi  regionali  degli  enti  e  delle
   associazioni  ed  organizzazioni  di  volontariato  impegnati  nel
   settore.