Art. 22 Statistica 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".