Art. 22
                             Statistica

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  i  trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte
del  sistema  statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
 
           Note all'art. 22:
            -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n. 322,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale    n.  222    del  22
          settembre    1989,  reca:    "Norme  sul Sistema statistico
          nazionale e sulla  riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di statistica, ai sensi  dell'art. 24 della legge 23 agosto
          1988, n. 400".