Art. 23
                      Ricerca storica e archivi

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca
e di documentazione, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli
archivi  storici  degli  enti  pubblici,  secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni e integrazioni.