Art. 24
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 1999

                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                   Turco,     Ministro     per     la
                                  solidarieta' sociale
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                   Russo      Jervolino,     Ministro
                                  dell'interno
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Ciampi, Ministro del tesoro, del
                                  bilancio e della programmazione
                                   economica
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Berlinguer, Ministro della
                                  pubblica istruzione
                                   Zecchino,                 Ministro
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e
                                   tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 23:
            -  Il  D.P.R.    30 settembre 1963, n. 1409,   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  285  del  31   ottobre  1963,
          reca:   "Norme   relative all'ordinamento ed  al  personale
          degli archivi di Stato".