Art. 24 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Russo Jervolino, Ministro dell'interno Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bindi, Ministro della sanita' Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 23: - Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".