Art. 6
              Stato civile, anagrafi e liste elettorali

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei
registri   dello  stato  civile,  delle  anagrafi  della  popolazione
residente  in  Italia  e dei cittadini italiani residenti all'estero,
nonche' delle liste elettorali.