Art. 7
       Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita'  dirette all'applicazione della disciplina in
materia  di  cittadinanza,  di  immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
  2.  Le  disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti
di  dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge
23  marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  a),  della  legge,  ovvero  previsti  dalla  lettera  e) del
medesimo articolo.
  3.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e', in particolare, ammesso
il trattamento dei dati strettamente necessari:
a) al  rilascio  di  visti,  permessi, attestazioni, autorizzazioni e
   documenti anche sanitari, nonche' alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato,
   o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti
   o  misure  di  carattere  umanitario,  ovvero all'attuazione degli
   obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) agli   obblighi   dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,  ai
   ricongiungimenti,  all'applicazione delle norme vigenti in materia
   di  istruzione  e  di  alloggio,  alla  partecipazione  alla  vita
   pubblica e all'integrazione sociale.
 
           Note all'art. 7:
            -    La legge  23 dicembre  1998, n.  93, pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 69/L  alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          86  del    14  aprile  1998,  reca  norme    in  materia di
          "Ratifica ed esecuzione  della convenzione basata sull'art.
          K3 del trattato sull'Unione    europea  che  istituisce  un
          Ufficio    europeo di   polizia   (EUROPOL),  con allegati,
          fatta  a Bruxelles    il   26    luglio   1995,    e    del
          protocollo      concernente   l'interpretazione,   in   via
          pregiudiziale, della medesima convenzione, da  parte  della
          Corte   di   giustizia   delle Comunita'    europee,    con
          dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996".
            -  Per   l'art. 4 della  legge 31 dicembre 1996,  n. 675,
          v.  le note all'art. 1.