Art. 7 Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del medesimo articolo. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e', in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari: a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonche' alla tenuta di registri; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie; c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
Note all'art. 7: - La legge 23 dicembre 1998, n. 93, pubblicata nel supplemento ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998, reca norme in materia di "Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'art. K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996". - Per l'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. le note all'art. 1.