Art. 8
            Esercizio dei diritti politici e pubblicita'
                dell'attivita' di determinati organi

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita'  dirette all'applicazione della disciplina in
materia  di  elettorato  attivo  e  passivo  e  di esercizio di altri
diritti  politici,  nel  rispetto  della segretezza del voto, nonche'
all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
  2.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita'  dirette all'applicazione della disciplina in
materia  di  documentazione  dell'attivita'  istituzionale  di organi
pubblici.
  3.  I  trattamenti  dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo  svolgimento  di  consultazioni  elettorali e la verifica della
   relativa regolarita';
b) le  richieste  di  referendum,  le  relative  consultazioni  e  la
   verifica della relativa regolarita';
c) l'accertamento  delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o
   di  decadenza,  o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
   ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge
   di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni d'inchiesta, il
   rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti
   e uffici.
  4.  Ai  fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati  per le finalita' di cui al comma 1, in particolare con riguardo
alle  sottoscrizioni  di liste, alle presentazioni delle candidature,
agli  incarichi  in  organizzazioni  o  associazioni  politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
 5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il   trattamento   di   dati  contenuti  in  verbali  e  resoconti
   dell'attivita'  di  assemblee  rappresentative,  commissioni  e di
   altri organi collegiali o assembleari;
b) il  trattamento  dei dati strettamente necessario allo svolgimento
   della  funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato
   ispettivo  e  di  altre  forme di accesso a documenti riconosciute
   dalla  legge  e  dai  regolamenti  degli  organi  interessati  per
   consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
  6.  I  dati trattati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 possono
essere  comunicati  e  diffusi  nelle  forme  previste dai rispettivi
ordinamenti  anche  per via telematica. Non e' comunque consentita la
divulgazione  dei  dati  che  non risultino strettamente necessari ad
assicurare  il  rispetto  del principio di pubblicita' dell'attivita'
istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma
4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
 
            Nota all'art. 8:
            -  Per l'art.   23 della legge 31  dicembre 1996, n. 675,
          v. la nota all'art. 12.