Art. 8 Esercizio dei diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di determinati organi 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. 2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici. 3. I trattamenti dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita'; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarita'; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 4. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati per le finalita' di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti: a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. 6. I dati trattati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota all'art. 8: - Per l'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota all'art. 12.