Art. 9
                         Rapporti di lavoro

  1.  Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico  le  attivita' dirette all'instaurazione ed alla gestione di
rapporti  di  lavoro  di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
  2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare  la  normativa in materia di collocamento obbligatorio e
   assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare  il  possesso  di  particolari  requisiti  previsti  per
   l'accesso  a  specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
   minoranze  linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per
   la  sospensione  o  la  cessazione dall'impiego o dal servizio, il
   trasferimento  di  sede  per incompatibilita' e il conferimento di
   speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico
   ed  economico,  ivi  compreso  il  riconoscimento  della  causa di
   servizio  o  dell'equo  indennizzo,  nonche' obblighi retributivi,
   fiscali  o  contabili, relativamente al personale in servizio o in
   quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione di premi e benefici
   assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in
   materia  di  igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute
   della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare,  anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
   la  normativa  in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
   quella  integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
   del  Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
   alla  comunicazione  di  dati,  anche  per  via  telematica,  agli
   istituti  di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di
   categoria  e  agli  ordini  professionali  che abbiano ottenuto il
   consenso  dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati
   specificamente;
g) svolgere  attivita' dirette all'accertamento della responsabilita'
   civile,   disciplinare   e   contabile   ed  esaminare  i  ricorsi
   amministrativi   in   conformita'   alle  norme  che  regolano  le
   rispettive materie;
h) comparire   in   giudizio  a  mezzo  di  propri  rappresentanti  o
   partecipare  alle  procedure  di  arbitrato o di conciliazione nei
   casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di
   terzi;
j) gestire   l'anagrafe   dei  pubblici  dipendenti  e  applicare  la
   normativa  in  materia  di  assunzione  di  incarichi  da parte di
   dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
k) applicare  la  normativa in materia di incompatibilita' e rapporti
   di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione  presso soggetti
   pubblici;
m) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
  3.   I   dati   raccolti  mediante  impianti  audiovisivi  o  altre
apparecchiature,  anche  informatiche  o  telematiche,  richiesti  da
esigenze  organizzative  e  produttive  ovvero  dalla  sicurezza  del
lavoro,  possono  essere  utilizzati  unicamente  per tali finalita',
individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20
maggio  1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n.
93.  Gli interessati sono edotti delle modalita' di tale trattamento,
anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.
  4.  La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma
2  e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
 
           Note all'art. 9:
            - Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato
          29  luglio  1947,    n.  804,   pubblicato nella   Gazzetta
          Ufficiale   n. 197,   del 29 agosto  1947,  reca  norme  in
          materia  di  "Riconoscimento  giuridico  degli  istituti di
          patronato e di assistenza sociale".
            -  La legge  20  maggio  1970, n.  300,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale,  n. 131  del 27  maggio 1970,  n.  131,
          reca "Norme  sulla tutela  della  liberta' e  dignita'  dei
          lavoratori,  della    liberta'  sindacale  e dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme  sul  collocamento".
          In particolare l'art. 4 e' il seguente:
            "Art.  4 (Impianti  audiovisivi). -  E' vietato  l'uso di
          impianti  audiovisivi  e  di    altre  apparecchiature  per
          finalita'   di  controllo  a  distanza  dell'attivita'  dei
          lavoratori.
            Gli impianti e le apparecchiature  di controllo che siano
          richiesti  da  esigenze organizzative  e produttive  ovvero
          dalla  sicurezza del lavoro,  ma dai  quali derivi    anche
          la    possibilita' di  controllo a distanza  dell'attivita'
          dei   lavoratori,   possono  essere    installati  soltanto
          previo      accordo  con    le  rappresentanze    sindacali
          aziendali,  oppure,  in  mancanza   di   queste,   con   la
          commissione interna. In difetto di accordo, su  istanza del
          datore  di    lavoro,  provvede  l'Ispettorato  del lavoro,
          dettando, ove  occorra, le modalita'   per l'uso   di  tali
          impianti.

            Per   gli impianti  e le  apparecchiature esistenti,  che
          rispondano alle caratteristiche di   cui al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  in mancanza   di accordo con   le
          rappresentanze sindacali  aziendali o con la    commissione
          interna,  l'Ispettorato del  lavoro provvede entro un  anno
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dettando
          all'occorrenza le   prescrizioni per   l'adeguamento  e  le
          modalita' di uso degli impianti suddetti.
            Contro   i   provvedimenti dell'Ispettorato  del  lavoro,
          di cui  ai precedenti  secondo    e   terzo   comma,     il
          datore    di      lavoro,    le  rappresentanze   sindacali
          aziendali o,   in   mancanza   di queste,   la  commissione
          interna,  oppure   i sindacati   dei lavoratori  di cui  al
          successivo  art.  19 possono   ricorrere,   entro    trenta
          giorni    dalla  comunicazione    del  provvedimento,    al
          Ministro per  il  lavoro e  la previdenza sociale".
            -  La  legge  29  marzo  1983, n.  93,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  93    del  6  aprile  1983  e'  la
          seguente:   "Legge   quadro  sul  pubblico    impiego".  In
          particolare l'art.  24  di tale  legge e'  il seguente:
            "Art. 24 (Installazioni di  impianti audiovisivi e visite
          personali di controllo). - E' vietato l'uso    di  impianti
          audiovisivi   e  di  altre  apparecchiature  nei  casi  non
          disciplinati dai commi seguenti.
            L'installazione di  impianti  audiovisivi    e  di  altre
          apparecchiature  di    controllo, che   siano richiesti  da
          esigenze  organizzative e  di produttivita' ovvero    dalla
          sicurezza    del  lavoro,    ma  da   cui derivi anche   la
          possibilita'  di  controllo a  distanza dell'attivita'  dei
          dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali  di
          controllo, che siano  rese indispensabili  dalla necessita'
          di tutelare  i beni dell'amministrazione o  dell'ente, sono
          disposte    previa        delibera    del    consiglio   di
          amministrazione, sentiti gli  organismi rappresentativi dei
          dipendenti di cui al successivo art. 25.
            Per  eccezionali e  motivate  ragioni di   sicurezza,  la
          competente  autorita'  di  pubblica sicurezza   puo' sempre
          disporre l'installazione di  impianti  audiovisivi  o    di
          altre     apparecchiature     dirette     a  combattere  la
          criminalita'.
            Avverso  la    deliberazione   di    cui   al     secondo
          comma   ed  il provvedimento di cui al terzo  comma possono
          ricorrere,  al  competente  tribunale        amministrativo
          regionale,    anche     gli      organismi  rappresentativi
          nonche'    i   sindacati   dei   lavoratori   indicati   ne
          successivo art. 25.
            - L'art. 10  della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  come
          modificato  dall'art. 1  del decreto  legislativo 9  maggio
          1997,  n. 123,  e' il seguente:
            "Art.   10   (Informazioni rese    al    momento    della
          raccolta).   -  1.  L'interessato  o la  persona presso  la
          quale sono   raccolti i   dati personali   devono    essere
          previamente   informati  oralmente  o  per iscritto circa:
            a)  le  finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati;
            b) la natura obbligatoria o facoltativa del  conferimento
          dei dati;
            c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
            d)  i    soggetti o le categorie  di soggetti ai quali  i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
               e) i diritti di cui all'art. 13;
            f)  il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e il
          domicilio, la  residenza   o  la  sede   del  titolare   e,
          se   designato,  del responsabile.
            2.    L'informativa    di cui   al   comma   1   puo' non
          comprendere  gli elementi  gia'  noti alla   persona    che
          fornisce   i   dati o  la  cui conoscenza  puo'  ostacolare
          l'espletamento   di   funzioni   pubbliche ispettive  o  di
          controllo,  svolte  per il proseguimento delle finalita' di
          cui agli articoli  4, comma 1, lettera e), e  14, comma  1,
          lettera d).
            3.  Quando  i  dati  personali   non sono raccolti presso
          l'interessato, l'informativa  di cui  al comma  1  e'  data
          al  medesimo   interessato all'atto della registrazione dei
          dati  o qualora sia prevista  la  loro  comunicazione,  non
          oltre la prima comunicazione.
            4.    La   disposizione di   cui   al   comma   3  non si
          applica  quando l'informativa  all'interessato comporta  un
          impiego  di mezzi  che il Garante  dichiari  manifestamente
          sproporzionati  rispetto    al diritto tutelato,  ovvero si
          rivela,  a giudizio  del Garante,  impossibile, ovvero  nel
          caso  in cui   i dati sono trattati  in base ad  un obbligo
          previsto   dalla  legge,   da  un   regolamento  o    dalla
          normativa  comunitaria.  La  medesima  disposizione non  si
          applica,  altresi', quando  i  dati  sono   trattati     ai
          fini    dello   svolgimento   delle investigazioni   di cui
          all'art.  38 delle  norme  di attuazione,  di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto   legislativo   28   luglio   1989,   n.   271,   e
          successive  modificazioni,  o,  comunque, per far  valere o
          difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
          siano trattati esclusivamente per tali   finalita' e    per
          il   periodo      strettamente      necessario  al     loro
          proseguimento".