Art. 9 Rapporti di lavoro 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attivita' dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; k) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; l) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; m) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalita', individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalita' di tale trattamento, anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge. 4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 29 luglio 1947, n. 804, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 29 agosto 1947, reca norme in materia di "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale". - La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 131 del 27 maggio 1970, n. 131, reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". In particolare l'art. 4 e' il seguente: "Art. 4 (Impianti audiovisivi). - E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita' di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". - La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 e' la seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego". In particolare l'art. 24 di tale legge e' il seguente: "Art. 24 (Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo). - E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti. L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo art. 25. Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'. Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacati dei lavoratori indicati ne successivo art. 25. - L'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, e' il seguente: "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il proseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento".