Art. 12
             Disposizioni varie di carattere tributario

  1.  Le  Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni
   del   titolo   I  si  considerano  enti  non  commerciali  di  cui
   all'articolo   87,  comma  1,  lettera  c),  del  TUIR,  anche  se
   perseguono  le  loro  finalita'  mediante  esercizio, le modalita'
   previste  all'articolo  9,  di  imprese  strumentali  ai loro fini
   statutari.
  2.  Alle  fondazioni  previste  dal  comma  1, operanti nei settori
   rilevanti,  si  applica  il  regime  previsto  dall'articolo 6 del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
   Lo  stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni
   statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura
   di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di
   interesse  pubblico  e  di  utilita'  sociale nei settori indicati
   nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
   e successive modificazioni.
  3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa
   di  fruire  delle  agevolazioni  previste dai commi precedenti se,
   decorsi  quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto, e' ancora in possesso di una partecipazione di controllo,
   cosi'  come  individuato  dall'articolo 6, nella Societa' bancaria
   conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
  4.  La  natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione,
   decorsi  quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto,  risulta  titolare  di  diritti  reali  su  beni immobili
   diversi  da  quelli  strumentali  per  le  attivita'  direttamente
   esercitate  dalla  stessa  o da imprese strumentali. In ogni caso,
   fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del
   presente  decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono
   del  regime  previsto  dall'articolo  6 del decreto del Presidente
   della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo
   gratuito  di  beni  immobili  e  diritti  reali immobiliari non fa
   venire  meno  la  natura  di  ente  non  commerciale  e  il regime
   agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
  5.  La  disciplina  prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la
   fondazione  possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di
   entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  partecipazioni  di
   controllo   nella   Societa'   bancaria   conferitaria   ai  sensi
   dell'articolo 6.
  6.  Non  si  fa  luogo  al rimborso o a riporto a nuovo del credito
   d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
  7.  Nell'articolo  3,  comma  1, del testo unico delle disposizioni
   concernenti  l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con
   decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  sono aggiunte,
   infine,  le  seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto
   legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n.
   461.".
  8.  Nell'articolo  25,  primo  comma,  lettera  c), del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 643, recante
   disciplina  dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
   relativo  all'esenzione  dall'imposta  degli  incrementi di valore
   degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS,
   sono  inserite  le  seguenti:  "e  dalle  fondazioni  previste dal
   decreto  legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre
   1998, n. 461.".
  9.  L'imposta  sostitutiva  di  quella  comunale sull'incremento di
   valore  degli  immobili  di  cui  all'articolo  11,  comma  3, del
   decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
   dalla   legge  28  maggio  1997,  n.  140,  non  e'  dovuta  dalle
   Fondazioni.
 
           Note all'art. 12:
            -  Si riporta il testo dell'art. 87, comma 1, lettera c),
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          917/1986:
            "Art.  87    (Soggetti  passivi).    - 1.   Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) -b) (omissis);
            c) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti nel territorio  dello Stato,  che non hanno   per
          oggetto    esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali".
            - Il testo dell'art. 6  del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601 (Disciplina delle
          agevolazioni tributarie), e' il seguente:
            "Art.   6    (Riduzione   dell'imposta     sul    reddito
          delle  persone giuriche).  -  L'imposta  sul  reddito delle
          persone    giuridiche   e' ridotta alla meta' nei confronti
          dei seguenti soggetti:
            a)  enti  e  istituti  di assistenza  sociale,   societa'
          di   mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
          beneficenza;
            b)  istituti  di  istruzione  e  istituti  di  studio   e
          sperimentazione  di interesse generale  che non hanno  fine
          di lucro,  corpi scientifici, accademie,    fondazioni    e
          associazioni     storiche,     letterarie, scientifiche, di
          esperienze  e    ricerche  aventi    scopi   esclusivamente
          culturali;
            c)  enti  il cui fine e'  equiparato per legge ai fini di
          beneficenza o di istruzione;
            cbis) istituti autonomi per  le case  popolari,  comunque
          denominati, e loro consorzi.
            2.   Per  i soggetti  di  cui  al comma  1  la  riduzione
          compete  a condizione che abbiano personalita' giuridica".
            - Si trascrive il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 356/1990:
            Art.  l2  (Statuti).  - 1. Gli  statuti degli enti di cui
          all'art. 11, comma 1, aventi  il  fondo    di  dotazione  a
          composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti
          principi:
            a)  gli   enti perseguono   fini di interesse  pubblico e
          di utilita' sociale  preminentemente  nei  settori    della
          ricerca  scientifica, della istruzione,  dell'arte e  della
          sanita'.    Potranno  essere,     inoltre,   mantenute   le
          originarie  finalita'    di assistenza   e di  tutela delle
          categorie  sociali    piu'  deboli.  Gli   enti     possono
          compiere      le  operazioni  finanziarie,     commerciali,
          immobiliari  e    mobiliari,  salvo  quanto  disposto  alla
          lettera     successiva,  necessarie  od  opportune  per  il
          conseguimento di tali scopi;
            b)  gli  enti amministrano   la   partecipazione    nella
          societa'    per  azioni  conferitaria dell'azienda bancaria
          finche' ne sono titolari.
            Gli enti  non possono  esercitare direttamente  l'impresa
          bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel
          capitare di imprese bancarie    o    finanziarie    diverse
          dalla     societa'     per    azioni conferitaria; possono,
          invece, acquisire e cedere  partecipazioni di minoranza  al
          capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
            c)    in    via  transitoria  la  continuita'   operativa
          tra   l'ente  conferente  e    la  societa'    conferitaria
          controllata  e'  assicurata da disposizioni  che  prevedono
          la  nomina  di  membri del   comitato   di gestione      od
          organo     equivalente    dell'ente    nel  consiglio    di
          amministrazione e   di componenti   l'organo  di  controllo
          nel collegio sindacale della suddetta societa';
            d)  gli  enti,  con  una    quota prefissata dei proventi
          derivanti dalle partecipazioni nelle societa'   per  azioni
          conferitarie,  costituiscono  una riserva  finalizzata alla
          sottoscrizione di  aumenti    di  capitale  delle  societa'
          medesime.  La  relativa  riserva  puo'  essere investita in
          titoli della partecipata ovvero  in    titoli  di  Stato  o
          garantiti dallo Stato;
            e) vanno previste norme che  disciplinano il cumulo delle
          cariche e dei compensi;
            f)    gli    enti possono   contrarre   debiti   con   le
          societa'  in  cui detengono   partecipazioni   o   ricevere
          garanzie    dalle    stesse    entro limiti prefissati. Per
          l'ammontare complessivo dei debiti deve essere  fissato  un
          limite rapportato al patrimonio;
            g)  i proventi di natura straordinaria non destinati alla
          riserva di cui  alla  precedente  lettera   d)   ovvero   a
          finalita'    gestionali  dell'ente      possono      essere
          utilizzati   esclusivamente   per   la realizzazione     di
          strutture      stabili      attinenti      alla     ricerca
          scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';
            h) gli   enti indicano la  destinazione    dell'eventuale
          residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
            2.  Gli enti  di  cui all'art.  11,  comma 1,  aventi  il
          fondo    di dotazione   a   composizione   associativa, che
          abbiano  effettuato  il conferimento  dell'intera  azienda,
          perseguono    fini  associativi   che vengono fissati nello
          statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti  di
          tali  enti devono conformarsi ai principi di cui al comma l
          ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
            3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art.
          11, comma 1, sono approvate  dal Ministro del tesoro  entro
          sessanta   giorni   dal   ricevimento   della      relativa
          documentazione.  Decorso tale  termine le modificazioni  si
          intendono approvate".
            -    Si riporta  il testo  dell'art. 111  -bis, comma  3,
          del   citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
          917/1986:
            "3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
          d'imposta   in   cui  vengono     meno  le  condizioni  che
          legittimano   le agevolazioni  e  comporta    l'obbligo  di
          comprendere  tutti   i beni   facenti parte  del patrimonio
          dell'ente  nell'inventario  di cui  all'articolo   15   del
          decreto  del    Presidente  della Repubblica   29 settembre
          1973,  n. 600.  L'iscrizione  nell'inventario deve   essere
          effettuata  entro sessanta giorni  dall'inizio del  periodo
          di  imposta in  cui  ha effetto  il mutamento  di qualifica
          secondo    i   criteri di   cui  al decreto  del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689".
            - Il  testo vigente  dell'art. 3,   comma 1,   del  testo
          unico  delle disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
          successioni    e    donazioni  approvato    con     decreto
          legislativo    31   ottobre   1990, n.   346,   per effetto
          della modifica   introdotta dal   comma  7    dell'art.  12
          della presente legge, e' il seguente:
            "Art. 3  (Trasferimenti non  soggetti all'imposta).  - 1.
          Non  sono soggetti   all'imposta i  trasferimenti  a favore
          dello Stato,  delle regioni, delle  province e dei  comuni,
          ne'  quelli a favore  di enti pubblici e di fondazioni    o
          associazioni  legalmente  riconosciute,  che  hanno    come
          scopo  esclusivo  l'assistenza, lo   studio,   la   ricerca
          scientifica,  l'educazione,  l'istruzione o altre finalita'
          di pubblica  utilita',  nonche'  quelli  a    favore  delle
          organizzazioni    non   lucrative   di   utilita'   sociale
          (O.N.L.U.S.)  e     a  fondazioni  previste   dal   decreto
          legislativo emanato  in attuazione della  legge 23 dicembre
          1998, n.  461".
            -    Il  testo    vigente  dell'art.   25,   primo comma,
          lettera c),  del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          26   ottobre   1972, n.   643  (Istituzione    dell'imposta
          comunale   sull'incremento di  valore degli immobili),  per
          effetto   della    modifica   introdotta   dal   comma    8
          dell'art. 12 della presente legge, e' il seguente:
            "Art.   25   (Esenzioni   e  riduzioni).  -  Sono  esenti
          dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
               a) b) (Omissis);
            c) degli immobili   acquistati a  titolo  gratuito  anche
          per  causa  di morte, da enti pubblici o privati legalmente
          riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di  erede
          o   il   legato  abbiano  scopo  specifico  di  assistenza,
          educazione, istruzione,    studio,  ricerca  scientifica  o
          pubblica    utilita',   nonche'   da    organizzazioni  non
          lucrative    di  utilita'  sociale  (O.N.L.U.S.)  e   dalle
          fondazioni  previste  dal  decreto legislativo emanato   in
          attuazione della   legge  23  dicembre    1998,  n.    461.
          L'esenzione  e'  revocata  qualora  la  realizzazione dello
          scopo non sia dimostrata entro cinque   anni  dall'acquisto
          mediante  l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio
          del registro;".
            -  Il  testo dell'art. 11, comma  3, del decreto-legge 28
          marzo 1997, n. 79   (Misure urgenti per    il  riequilibrio
          della    finanza  pubblica), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' il seguente:
            "3. In deroga   a  quanto  stabilito  dal  decreto    del
          Presidente  della  Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  643,
          per  gli  immobili caduti  in successione, acquistati   dal
          defunto   prima      del  31  dicembre    1992,  e'  dovuta
          solidalmente dai  soggetti che hanno acquistato  il diritto
          di proprieta',  oppure    diritti   reali   di    godimento
          sugli    immobili  medesimi,  una  imposta,  sostitutiva di
          quella comunale sull'incremento di  valore degli  immobili,
          pari  all'uno per  cento del  loro valore complessivo  alla
          data  dell'apertura della  successione,  se   detto  valore
          supera  250  milioni  di lire.   L'imposta non si detrae da
          quella sulle  successioni e,  se versata  da  uno solo  dei
          coobbligati,  ha effetto liberatorio anche per  gli  altri.
          In  luogo  della  dichiarazione  di  cui    all'art. 18 del
          citato decreto n.  643 del 1972,   i soggetti  tenuti    al
          pagamento   dell'imposta sostitutiva,  oppure uno  di essi,
          devono adempiere  gli obblighi previsti  dagli articoli 29,
          comma 1, lettera nbis),  e 30 comma  1, lettera ibis),  del
          D.Lgs. n.  346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b)
          e c). Per l'accertamento, la riscossione  anche   coattiva,
          le   sanzioni,   gli    interessi   e   il  contenzioso  si
          applicano le disposizioni  di cui al citato decreto n.  643
          del    1972.  L'imposta    sostitutiva    si   applica alle
          successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003".