Art. 13
                             Plusvalenze

  1.  Per  le  fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito
   imponibile   ai   fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
   giuridiche  ne'  alla base imponibile dell'imposta regionale sulle
   attivita'  produttive  le  plusvalenze derivanti dal trasferimento
   delle  azioni detenute nella Societa' bancaria conferitaria, se il
   trasferimento  avviene  entro il quarto anno dalla data di entrata
   in  vigore  del  presente  decreto. Non concorrono alla formazione
   della  base  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle
   persone  giuridiche  ne'  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
   produttive  le  plusvalenze  derivanti dal trasferimento, entro lo
   stesso  termine,  delle  azioni  detenute  nella medesima Societa'
   bancaria  conferitaria,  realizzate  dalla societa' nella quale la
   fondazione,  ai  sensi  della  legge  30  luglio  1990,  n. 218, e
   successive  modifiche  e  integrazioni,  e della legge 26 novembre
   1993,  n.  489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione
   bancaria.
 
           Nota all'art. 13:
            -  Per    il titolo delle citate  leggi n. 218/1990 e  n.
          489/1993, si veda nelle note alle premesse.