Art. 12. 
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato 
 
  1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo
legale rappresentante, al comune competente  per  territorio  o  alla
provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa  in
esercizio dei montacarichi e degli  ascensori  non  destinati  ad  un
servizio pubblico di trasporto. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi  entro  dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di
cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene: 
    a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto; 
    b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate  e
il tipo di azionamento; 
    c)  il  nominativo  o  la   ragione   sociale   dell'installatore
dell'ascensore  o  del  costruttore  del   montacarichi,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459; 
    d)  la  copia  della  dichiarazione   di   conformita'   di   cui
all'articolo 6, comma 5; 
    e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi  della  legge  5
marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha  affidato  la  manutenzione
dell'impianto; 
    f)  l'indicazione  del  soggetto  incaricato  di  effettuare   le
ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13,  comma
1, che abbia accettato l'incarico. 
  3. L'ufficio competente  del  comune  assegna  all'impianto,  entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo  legale  rappresentante  dandone  contestualmente  notizia  al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
  4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  i),  il  proprietario,   previo   adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita  nonche'  per  le
altre parti interessate alle disposizioni del  presente  regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1  al  comune  competente  per
territorio nonche' al soggetto competente per  l'effettuazione  delle
verifiche periodiche. 
  5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti  per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate  a  seguito  di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 
  6. Ferme restando in capo agli organi  competenti  le  funzioni  di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e  fatto  salvo
l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale  a
carico  del  proprietario  dell'immobile  e/o  dell'installatore,  il
comune  ordina  l'immediata  sospensione  del  servizio  in  caso  di
inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 
  7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a  dare  tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli   obblighi   imposti   dal   presente   regolamento    rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
           Note all'art. 12:
            -  Si  riporta il testo dell'art.  2, comma 2, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,  n.
          459:
            "2.  Prima  dell'immissione  sul mercato o della messa in
          servizio, il costruttore o   il suo   mandatario  residente
          nell'Unione    europea  deve  attestare  la  conformita' ai
          requisiti essenziali di cui al comma 1:
            a) per le   macchine mediante la  dichiarazione  CE    di
          conformita'  di  cui    all'allegato  II,    punto  A,    e
          l'apposizione  della marcatura   di conformita' CE  di  cui
          all'art. 5;
            b)   per   i     componenti  di  sicurezza,  mediante  la
          dichiarazione CE di conformita'  di  cui  all'allegato  II,
          punto C".
            -  La  legge  5  marzo  1990,  n. 46, reca: "Norme per la
          sicurezza degli impianti".