Art. 13. 
                        Verifiche periodiche 
 
  1. Il proprietario dello stabile, o il suo  legale  rappresentante,
sono tenuti ad effettuare  regolari  manutenzioni  dell'impianto  ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica  ogni
due anni. Alla verifica  periodica  degli  ascensori  e  montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  mezzo  di  tecnici
forniti  di  laurea  in  ingegneria,   l'azienda   sanitaria   locale
competente per territorio, ovvero,  l'ARPA,  quando  le  disposizioni
regionali  di  attuazione  della  legge  21  gennaio  1994,  n.   61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione  provinciale  del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati  presso  gli  stabilimenti
industriali  o  le  aziende  agricole,  nonche',  gli  organismi   di
certificazione notificati ai sensi del presente  regolamento  per  le
valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X. 
  2. Il soggetto che ha eseguito la verifica  periodica  rilascia  al
proprietario, nonche' alla ditta incaricata  della  manutenzione,  il
verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito  al  competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 
  3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio  dell'impianto
sono in condizioni di  efficienza,  se  i  dispositivi  di  sicurezza
funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato  alle  prescrizioni
eventualmente  impartite  in  precedenti   verifiche.   Il   soggetto
incaricato della verifica fa eseguire dal  manutentore  dell'impianto
le suddette operazioni. 
  4. Il proprietario o il  suo  legale  rappresentante  forniscono  i
mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le  verifiche
periodiche dell' impianto. 
  5. Le  amministrazioni  statali  che  hanno  propri  ruoli  tecnici
possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di  cui  al
presente  articolo,  direttamente  per  mezzo  degli  ingegneri   dei
rispettivi  ruoli.  In  tal  caso  il  verbale  della  verifica,  ove
negativo,   e'    trasmesso    al    competente    ufficio    tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto. 
  6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche  sono  a
carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. 
 
           Nota all'art. 13:
            -  La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni,   del decreto-legge   4  dicembre
          1993,   n.      496,  recante  disposizioni  urgenti  sulla
          riorganizzazione dei controlli ambientali e     istituzione
          dell'Agenzia        nazionale     per      la    protezione
          dell'ambiente".