Art. 14. 
                       Verifiche straordinarie 
 
  1. A seguito di verbale di verifica periodica con  esito  negativo,
il competente ufficio comunale dispone il  fermo  dell'impianto  fino
alla data della  verifica  straordinaria  con  esito  favorevole.  La
verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di  cui  all'articolo
13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale  rappresentante
rivolgono  richiesta  dopo  la  rimozione  delle  cause   che   hanno
determinato l'esito negativo della verifica. 
  2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se  non  sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante
danno immediata notizia al competente ufficio comunale  che  dispone,
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la  rimessa  in  servizio
dell'ascensore, e' necessaria una verifica straordinaria,  con  esito
positivo, ai sensi del comma 1. 
  3. Nel caso  siano  apportate  all'impianto  le  modifiche  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i),  la  verifica  straordinaria  e'
eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1. 
  4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie  sono
a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. 
  5.  Nell'ipotesi   prevista   dall'articolo   13,   comma   5,   le
amministrazioni   statali   possono    provvedere    alla    verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.