Art. 15. 
                            Manutenzione 
 
  1. Ai fini della conservazione  dell'impianto  e  del  suo  normale
funzionamento, il proprietario o il suo  legale  rappresentante  sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione  o
a ditta specializzata ovvero a un  operatore  comunitario  dotato  di
specializzazione  equivalente  che  debbono  provvedere  a  mezzo  di
personale abilitato. 
  Il certificato di  abilitazione  e'  rilasciato  dal  prefetto,  in
seguito all'esito  favorevole  di  una  prova  teorico-  pratica,  da
sostenersi dinanzi ad  apposita  commissione  esaminatrice  ai  sensi
degli articoli 6, 7, 8, 9 e  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. 
  2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che,  in
caso di necessita', puo' essere  effettuata  anche  da  personale  di
custodia istruito per questo scopo. 
  3. Il manutentore provvede,  periodicamente,  secondo  le  esigenze
dell'impianto: 
    a)  a  verificare  il  regolare  funzionamento  dei   dispositivi
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte  dei
piani e delle serrature; 
    b) a verificare lo stato di  conservazione  delle  funi  e  delle
catene; 
    c) alle operazioni normali di pulizia e di  lubrificazione  delle
parti. 
  4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per  gli
ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: 
    a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del  paracadute,  del
limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza; 
    b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico  e  l'efficienza
dei collegamenti con la terra; 
    d) ad annotare i risultati di queste verifiche  sul  libretto  di
cui all'articolo 16. 
  5.  Il   manutentore   promuove,   altresi',   tempestivamente   la
riparazione e la sostituzione delle  parti  rotte  o  logorate,  o  a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione. 
  6. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. 
  7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto,  deve
fermare l'impianto,  fino  a  quando  esso  non  sia  stato  riparato
informandone,  tempestivamente,  il  proprietario  o  il  suo  legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle  verifiche  periodiche,
nonche' il comune per l'adozione  degli  eventuali  provvedimenti  di
competenza. 
 
           Nota all'art. 15:
            -  Si   riporta il testo degli  articoli 6, 7,  8, 9 e 10
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1951, n. 1767:
            "Art.     6   (Commisione    per    l'abilitazione    del
          personale   di manutenzione).  - Il  prefetto determina  la
          data  delle sessioni  di esami   per   il   rilascio    dei
          certificati    di    abilitazione    previsti dall'art.   5
          della  legge    24  ottobre    1942  n.    1415,    sentito
          l'Ispettorato  del  lavoro  e le associazioni sindacali, in
          relazione al numero   delle   domande   presentate   e  del
          personale  disponibile  in rapporto alle esigenze pubbliche
          e private.
            La commissione  di cui all'art. 5  della legge 24 ottobre
          1942, n.  1415, e' nominata  dal prefetto ed e' composta da
          quattro  membri:  un  funzionario del   Genio civile,   uno
          dell'Ispettorato del  lavoro, uno dell'Ispettorato    della
          motorizzazione    civile e  dei  trasporti  in concessione,
          uno dell'Ente nazionale di propaganda  per  la  prevenzione
          degli     infortuni,     designati     dalle     rispettive
          amministrazioni.
            Il  funzionario  del  Genio  civile  ha  le  funzioni  di
          presidente.
            Le   amministrazioni statali  che  hanno propri  ruoli di
          ingegneri potranno chiedere al prefetto che  nell'esame  di
          abilitazione  dei  loro dipendenti un   proprio funzionario
          faccia parte  della commissione di esame.
            L'esame teoricopratico deve essere  sostenuto dinanzi  ad
          almeno tre membri della commissione.
            A  ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice
          spettano i compensi  dovuti  ai  funzionari   dello   Stato
          che  fanno  parte  di commissioni esaminatrici per pubblici
          concorsi".
            "Art.  7  (Domanda  di  abilitazione  per il personale di
          manutenzione).    -    L'aspirante  al    certificato    di
          abilitazione,  per essere  ammesso all'esame teoricopratico
          deve presentare al prefetto:
            a)  domanda in carta legale  corredata del certificato di
          nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;
               b) certificato penale;
            c) eventuale dichiarazione  di  una  ditta  specializzata
          attestante  le  mansioni  in precedenza espletate presso di
          essa;
            d) fotografia del candidato  con  firma  autenticata  dal
          sindaco o dal notaio".
            "Art.     8   (Prova    teoricopratica   da    sostenersi
          dinanzi      alla  commissione).  -  L'aspirante      sara'
          sottoposto ad un esame  orale e ad una prova pratica.
            L'esame  orale  deve    accertare  la conoscenza generale
          delle leggi e delle  norme tecniche,  dei principali   tipi
          di   ascensori, del  loro complesso elettrico e meccanico e
          delle relative parti, dei pericoli derivanti    da    cause
          elettriche  o   meccaniche   nell'esercizio   delle proprie
          mansioni.
            La     prova   pratica     tende   ad     accertare    la
          conoscenza   della manutenzione  dei singoli  organi, della
          verifica delle   funi, della  prova  dei    dispositivi  di
          chiusura,    di  controllo,  di  fine    corsa,  di  quelli
          paracadute,   dello   stato   di  isolamento  dell'impianto
          elettrico.  L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere
          operare la manovra di soccorso in  caso  di  arresto  della
          cabina  fra  piano  e  piano od in caso di  incidenti,   di
          saper     intervenire    in    caso      di    manomissione
          dell'impianto".
            "Art.    9   (Certificato   di    abilitazione).   -   Il
          certificato  di abilitazione viene  rilasciato dal prefetto
          a spese del   titolare, a  seguito  del  parere  favorevole
          della commissione d'esame.
            Il  proprietario   dello stabile  o altro  titolare della
          licenza di esercizio dell'ascensore   o montacarichi  ed  i
          funzionari   preposti   al  controllo    sono  tenuti    ad
          assicurarsi  che     il   personale      incaricato   della
          manutenzione  dell'impianto sia  munito del certificato  di
          cui sopra".
            "Art.  10  (Intervento  del  prefetto  nei    casi  di in
          osservanza). - In caso di inosservanza  delle  disposizioni
          della   legge   24  ottobre  1942,  n.  1415,  del  decreto
          legislativo 31  agosto 1945, n. 600, e  di  quelle  di  cui
          agli    articoli   precedenti,      il   prefetto   dispone
          direttamente, o su proposta degli organi  incaricati  della
          vigilanza   sull'esercizio   e  manutenzione          degli
          ascensori       e        montacarichi,      il        fermo
          dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele.
            Le     disposizioni  impartite    ed    il  verbale    in
          conseguenza   redatto vanno   notificati al    proprietario
          dell'ascensore    o montacarichi   e all'intestatario della
          licenza di esercizio".