Art. 17. D i v i e t i 1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati. 3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Nota all'art. 17: - Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca: "Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie". Si riporta il testo della voce 69, tabella A: " Tabella A Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli. 69. Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".