Art. 17.
                            D i v i e t i

  1. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata.
  2.  E',  inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto  continuo  ai  ciechi,  alla  persone  con  abolita  o diminuita
funzionalita'  degli  arti  ed  ai  minori  di  dodici anni, anche se
accompagnati.
  3.  Resta  fermo  il  divieto  di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi  di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce
69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
 
           Nota all'art. 17:
            -    Il regio   decreto 7   agosto 1936,  n. 1720,  reca:
          "Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i  quali
          e'  vietata  l'occupazione  dei fanciulli   e delle   donne
          minorenni   e quelli  per    i  quali    ne  e'  consentita
          l'occupazione,  con le cautele e le condizioni necessarie".
          Si riporta il testo della voce 69, tabella A:
                                                          " Tabella A
            Lavori pericolosi,  faticosi ed  insalubri per   i  quali
          e'  vietata  l'occupazione  delle  donne  minorenni  e  dei
          fanciulli.
            69.   Manovra     degli   ascensori,   montacarichi    ed
          apparecchi  di sollevamento a trazione meccanica".