Art. 19.
                     Norme finali e transitorie

  1.  Salvo  quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999,  e'  consentito  commercializzare  e  mettere  in  servizio gli
ascensori  conformi  alle  norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  2.  Fino  alla  data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati  e  messi  in  servizio  i  componenti  di sicurezza
conformi  alle  normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
  3.  Gli  impianti  che  alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24  ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, si
intendono  legittimamente  messi  in servizio se, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o
il  suo  legale  rappresentante  trasmettono  al  competente  ufficio
comunale  l'esito  positivo  del  collaudo effettuato, ai sensi delle
norme  vigenti  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento:
    a)  dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c)  dall'installatore  avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d)  con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
  4.  Copia  della  documentazione  di collaudo, ove effettuato dagli
organismi  di  cui  al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a
cura  del  proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
gia'  competente  per  il  collaudo  di primo impianto ai sensi della
legge  24  ottobre  1942,  n.  1415,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
 
           Nota all'art. 19:
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 6  della citata legge
          24 ottobre 1942, n. 1415:
            "Art. 6.   - Il   collaudo di    primo  impianto    degli
          ascensori  e dei montacarichi  e le  ispezioni  periodiche,
          debbono  di regola  essere eseguite da funzionari del Corpo
          del   genio   civile,  forniti  di  laurea  in  ingegneria,
          designati di   volta  in  volta    dall'ispettore  generale
          compartimentale del Genio civile.
            Tuttavia   il    Ministero  dei  lavori  pubblici    puo'
          autorizzare l'Ente nazionale   di   propaganda    per    la
          prevenzione   degli   infortuni   ad eseguire, per tutto il
          territorio dello Stato o per una parte di tale  territorio,
          a   mezzo   di   ingegneri  forniti  di  laurea  dipendenti
          dall'Ente medesimo e scelti  da apposito elenco annualmente
          approvato dal  detto Ministero,  le  prove  di collaudo   e
          le ispezioni  degli ascensori e  dei montacarichi,  esclusi
          quelli  delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti
          industriali e delle aziende agricole.
            La  vigilanza sul servizio di  cui al precedente comma e'
          esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
            Spetta  esclusivamente all'Ispettorato   del lavoro    di
          eseguire,  a mezzo degli  ispettori dipendenti,  forniti di
          laurea    in  ingegneria,  visite   ed     ispezioni   agli
          ascensori   ed     ai   montacarichi    degli  stabilimenti
          industriali ed a quelli delle aziende agricole.
            Per   gli      ascensori   ed   i  montacarichi     delle
          amministrazioni statali provvedono, di regola,  al collaudo
          ed alle   ispezioni, gli  ingegneri  del  Corpo  del  genio
          civile.
            Le   amministrazioni statali  che  hanno propri  ruoli di
          ingegneri provvedono    direttamente    per    mezzo  degli
          ingeneri  dei  rispettivi ruoli".