Art. 20.
                             Abrogazioni

  1.  Salvo  quanto  previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata
in   vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni:  l'articolo  60,  del  regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.
 
           Nota all'art. 20:
            - Si  riporta il  testo dell'art.  19 della  citata legge
          15 marzo 1997, n. 59:
            "Art.  19.  -  1.  Sui  provvedimenti di attuazione delle
          norme  previste  dal  presente    capo  aventi     riflessi
          sull'organizzazione  del   lavoro o sullo  stato  giuridico
          dei  pubblici  dipendenti  sono  sentite  le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".
            - Si riporta il testo  dell'art.    20,  comma  4,  della
          citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "4.    I    regolamenti    entrano      in    vigore   il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.    Con effetto dalla  stessa data sono   abrogate
          le   norme,    anche    di    legge,   regolatrici      dei
          procedimenti".