Art. 10.
                              Vigilanza
  1.  I  competenti  uffici del Dipartimento delle entrate effettuano
accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici
dei  CAF,  nonche'  delle  societa'  di  servizi di cui gli stessi si
avvalgono,  per  controllare  la sussistenza dei requisiti occorrenti
per un corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale.
  2.  Se  a  seguito  dell'attivita' di cui al comma 1, il competente
ufficio  del  Dipartimento  delle  entrate  riscontra violazioni alle
disposizioni  degli  articoli  da  5  a 8, redige processo verbale di
constatazione  da  notificare  al  legale rappresentante del CAF. Nel
processo  verbale  sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene
assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il
CAF  deve  eliminare  le suddette irregolarita' dandone comunicazione
all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
  3.  Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del
Dipartimento   delle   entrate,  ove  non  ritenga  soddisfacenti  le
osservazioni   eventualmente  prodotte  dal  CAF,  ovvero  non  abbia
ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si e' adeguato a
quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita'
riscontrate  nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine
di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentano aspetti di
particolare  gravita'  puo'  essere disposta la sospensione cautelare
dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF
e'  considerato  decaduto  dall'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita'  di  assistenza  fiscale ed e' cancellato dagli Albi di cui
all'articolo 9, comma 1.