Art. 11. 
                        Attivita' dei Centri 
  1. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, il  CAF
puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale sociale sia
posseduto,  a  maggioranza  assoluta,  dalle  associazioni  o   dalle
organizzazioni che hanno costituito il  CAF  o  dalle  organizzazioni
territoriali di  quelle  che  hanno  costituito  i  CAF,  ovvero  sia
posseduto interamente dagli associati alle  predette  associazioni  e
organizzazioni. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate  comunque  sotto
il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilita'. 
  3. I CAF-imprese  prestano  l'attivita'  di  assistenza  fiscale  a
favore  delle  imprese  associate  alle  organizzazioni   che   hanno
costituito i CAF stessi, nonche' a favore dei  soci  di  societa'  di
persone,  dei  partecipanti  all'impresa  familiare  e  del   coniuge
partecipante all'azienda coniugale.