Art. 5.
             Capitale minimo delle societa' richiedenti
  1.  Il  capitale  minimo delle societa' richiedenti non puo' essere
inferiore  a  cento  milioni  di  lire, salvo i casi in cui il codice
civile  prevede  un  capitale  minimo di maggiore importo. I predetti
capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.