Art. 6.
                              Garanzie
  1.  Le  societa' richiedenti stipulano una polizza di assicurazione
della  responsabilita'  civile,  con massimale adeguato al numero dei
contribuenti  assistiti,  nonche'  al numero dei visti di conformita'
rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine
di  garantire  agli  utenti  il  risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'assistenza fiscale prestata.
  2.  Le  imprese  di  assicurazione danno immediata comunicazione al
Dipartimento  delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir
meno della garanzia assicurativa.