Art. 7.
         Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento
                dell'attivita' di assistenza fiscale
  1.   Lo   svolgimento   dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  e'
subordinato  al  rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento
delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, e' presentata al
Dipartimento   delle   entrate  apposita  domanda  nella  quale  sono
indicati:
    a) il codice fiscale e la partita IVA della societa' richiedente;
    b)   i   dati   anagrafici   dei   componenti  del  consiglio  di
amministrazione  della  societa'  richiedente, nonche' dei componenti
del  collegio  sindacale,  ove lo stesso sia previsto dalle norme del
codice civile in relazione al tipo di societa' richiedente;
    c)   i   dati   anagrafici   ed  i  requisiti  professionali  dei
responsabili dell'assistenza fiscale;
    d) le sedi presso le quali e' prestata l'assistenza fiscale;
    e)  la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei
componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e, ove previsto, del
collegio  sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa'
richiedente  intende  avvalersi  per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza  fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
  2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
    a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
    b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6;
    c)  dichiarazione  relativa all'insussistenza di provvedimenti di
sospensione  dell'ordine  di  appartenenza  a carico dei responsabili
dell'assistenza fiscale;
    d)  relazione tecnica sulla capacita' operativa del CAF, anche in
ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale.
  3.  Il  Dipartimento  delle  entrate  procede  alla  verifica della
sussistenza  dei  requisisti ed alla regolarita' della domanda di cui
al  comma  1,  invitando  la societa' richiedente, ove necessario, ad
integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con
tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari.
  4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale e'
concessa  con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.