Art. 8. Requisiti soggettivi 1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della societa' richiedente, nonche' della societa' di servizi di cui intende avvalersi la medesima societa' richiedente, devono: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entita', alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.