Art. 8. 
                        Requisiti soggettivi 
  1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove  previsto,
del collegio dei sindaci della societa'  richiedente,  nonche'  della
societa' di servizi di cui intende  avvalersi  la  medesima  societa'
richiedente, devono: 
  a) non aver riportato condanne, anche non  definitive,  o  sentenze
emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per
reati finanziari; 
  b) non aver procedimenti penali pendenti nella  fase  del  giudizio
per reati finanziari; 
  c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro  natura
ed entita', alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto; 
  d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo  15,
comma  1,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.