Art. 9.
      Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attivita'
                        di assistenza fiscale
  1.  Le  societa'  richiedenti  per  le  quali  sia  intervenuto  il
provvedimento   di  autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 7, sono iscritte:
    a) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese" se
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) ,
b)  e  c),  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
    b)  nell'"Albo  dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti"  se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma
1, lettere d) , e) ed f), del predetto decreto n. 241 del 1997.
  2.  Gli  Albi di cui al comma 1, sono tenuti presso il Dipartimento
delle  entrate.  Il Dipartimento delle entrate comunica alle societa'
richiedenti  l'avvenuta  iscrizione delle stesse negli Albi di cui al
comma  1.  Ai  fini  della tenuta degli Albi di cui al comma 1, i CAF
comunicano  al  Dipartimento delle entrate, entro trenta giorni dalla
data  in  cui  si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei
dati,  degli  elementi,  degli  atti e della documentazione di cui ai
commi  1  e  2  dell'articolo  7, nonche' il trasferimento di quote o
azioni.
  3.  Le  societa'  richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e
"Centri  di  assistenza  fiscale"  soltanto  dopo il provvedimento di
autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di
cui all'articolo 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma
1.
  4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, puo' essere
posto  in  essere  solo  tra soggetti abilitati alla costituzione dei
CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c)
e  d),  dell'articolo  32,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  come  modificato  dal  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490,  il trasferimento di quote o azioni e' subordinato al preventivo
assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.
  5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le societa'
di  servizi  di  cui  all'articolo  11,  comma 1, a condizione che il
capitale  di  queste  ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti
abilitati alla costituzione dei CAF.