Art. 42 (Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono : =================================================================== Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ------------------------------------------------------------------- 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
Note all'art. 42: -L'art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il testo del comma 6: Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis 7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V ............................ £. 13.921.000 Livello VI ........................... £. 15.447.000 Livello VI-bis........................ £. 16.663.000 Livello VII........................... £. 17.879.000 Livello VII-bis ...................... £. 19.225.000 Livello VIII ......................... £. 20.571.000 Livello IX ........................... £. 23.639.000 -Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 3, del DPR 10.5.1996, n.359: Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.