Art. 42 (Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: +---------------+------------+ |Livello V |lire 71.000 | +---------------+------------+ |Livello VI |lire 77.000 | +---------------+------------+ |Livello VI-bis |lire 80.000 | +---------------+------------+ |Livello VII |lire 83.000 | +---------------+------------+ |Livello VII-bis|lire 86.500 | +---------------+------------+ |Livello VIII |lire 90.000 | +---------------+------------+ |Livello IX |lire 101.000| +---------------+------------+ 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: +---------------+------------+ |Livello V |lire 39.000 | +---------------+------------+ |Livello VI |lire 42.000 | +---------------+------------+ |Livello VI-bis |lire 43.500 | +---------------+------------+ |Livello VII |lire 45.000 | +---------------+------------+ |Livello VII-bis|lire 47.000 | +---------------+------------+ |Livello VIII |lire 49.000 | +---------------+------------+ |Livello IX |lire 55.000 | +---------------+------------+ 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono : +---------------+---------------+ |Livello V |lire 14.773.000| +---------------+---------------+ |Livello VI |lire 16.371.000| +---------------+---------------+ |Livello VI-bis |lire 17.623.000| +---------------+---------------+ |Livello VII |lire 18.875.000| +---------------+---------------+ |Livello VII-bis|lire 20.263.000| +---------------+---------------+ |Livello VIII |lire 21.651.000| +---------------+---------------+ |Livello IX |lire 24.851.000| +---------------+---------------+ 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
Note all'art. 42: -L'art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il testo del comma 6: Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis 7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:+---------------+---------------+ |Livello V |£. 13.921.000 | +---------------+---------------+ |Livello VI |£. 15.447.000 | +---------------+---------------+ |Livello VI-bis |£. 16.663.000 | +---------------+---------------+ |Livello VII |£. 17.879.000 | +---------------+---------------+ |Livello VII-bis|£. 19.225.000 | +---------------+---------------+ |Livello VIII |£. 20.571.000 | +---------------+---------------+ |Livello IX |£. 23.639.000 | +---------------+---------------+ -Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 3, del DPR 10.5.1996, n.359: Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.