Art. 42
                           (Nuovi stipendi)
    1.  Gli  stipendi  stabiliti  dall'articolo  11  del  decreto del
  Presidente   della   Repubblica   10  maggio  1996,  n.  359,  sono
  incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

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Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
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    2.  Gli  aumenti  di  cui  al comma 1 competono con decorrenza 1o
  agosto 1999.
    3.  Dal  1o  ottobre  1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
  aumenti stipendiali mensili lordi:

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Livello V               lire            39.000
Livello VI              lire            42.000
Livello VI-bis          lire            43.500
Livello VII             lire            45.000
Livello VII-bis         lire            47.000
Livello VIII            lire            49.000
Livello IX              lire            55.000
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    4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
  conseguimento di quello successivo.
    5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
  dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

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Livello V               lire              14.773.000
Livello VI              lire              16.371.000
Livello VI-bis          lire              17.623.000
Livello VII             lire              18.875.000
Livello VII-bis         lire              20.263.000
Livello VIII            lire              21.651.000
Livello IX              lire              24.851.000
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    6.   Gli   importi  stabiliti  dal  presente  articolo  assorbono
  l'elemento  provvisorio  della  retribuzione previsto dall'articolo
  10,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
  1996, n. 359.
 
            Note all'art. 42:
            -L'art.   11  del  D.P.R.  10  maggio  1996  n.  359  ha
             rideterminato  i  valori  stipendiali.  Si  trascrive il
             testo del comma 6:
            Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis
            7.  I  valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
             derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V ............................ £. 13.921.000
Livello VI ........................... £. 15.447.000
Livello VI-bis........................ £. 16.663.000
Livello VII........................... £. 17.879.000
Livello VII-bis ...................... £. 19.225.000
Livello VIII ......................... £. 20.571.000
Livello IX ........................... £. 23.639.000
            -Si  trascrive  il  testo dell'art. 10, comma 3, del DPR
             10.5.1996, n.359:
            Articolo  10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3.
             Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
             dalla   data   di  scadenza  del  presente  decreto,  al
             personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
             dal  mese  successivo,  un  elemento  provvisorio  della
             retribuzione   pari  al  30%  del  tasso  di  inflazione
             programmato,  applicato ai livelli retributivi tabellari
             vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
             ulteriori   tre  mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto
             importo  sara'  pari  al  50%  del  tasso  di inflazione
             programmato  e  cessa di essere erogato dalla decorrenza
             degli  effetti  economici previsti dal nuovo decreto del
             Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2
             comma   1,   lettera  B),  del  decreto  legislativo  n.
             195/1995.